Cassazione Civile, Ordinanza n. 23237/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
I proprietari, dopo la notifica di un decreto di occupazione d'urgenza con indennità provvisoria e di due decreti di asservimento relativi a un elettrodotto su terreni facenti parte di un'azienda agricola destinata a coltivazione e allevamento, hanno adito la Corte d'appello per ottenere la determinazione dell'indennità dovuta per occupazione, espropriazione e asservimento. La Corte d'appello ha respinto la domanda ritenendo congrua l'indennità già offerta in sede amministrativa e negando un deprezzamento del fondo residuo, sul rilievo che non fosse provata un'espropriazione parziale e che l'elettrodotto aereo non limitasse l'utilizzo del fondo come pascolo o lo svolgimento dell'attività lavorativa al di sotto di esso. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 54 T.U. espropri, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto autonomamente determinare l'indennità e non rigettare la domanda sul presupposto della congruità dell'offerta provvisoria; 2) vizio di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché sarebbe stata proposta una domanda di determinazione dell'indennità definitiva e non un'opposizione alla stima provvisoria; 3) violazione dell'art. 33 T.U. espropri e dell'art. 2555 c.c., assumendo che, trattandosi di porzione di azienda agricola e avendo l'opera attraversato longitudinalmente i terreni, dovesse riconoscersi una espropriazione parziale con diritto al relativo maggiore indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi generici e non confrontati con la ratio decidendi, chiarendo che il procedimento instaurato era quello di opposizione alla stima ex art. 54 T.U. espropri, ammissibile anche in presenza di sola stima provvisoria, e che la Corte territoriale aveva comunque effettuato una valutazione autonoma dell'indennità sulla base degli atti e della documentazione, reputando congrua quella già offerta e infondate le deduzioni sulla inutilizzabilità del fondo residuo. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché mirava a una rivisitazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito sulla insussistenza di un'espropriazione parziale; la motivazione della Corte d'appello era logica e basata sulla circostanza che l'elettrodotto passava in via aerea e non limitava l'utilizzo del fondo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La domanda giudiziale di determinazione dell'indennità nelle procedure espropriative/di asservimento è soggetta alla disciplina speciale dell'opposizione alla stima; il procedimento è ammissibile anche quando sia stata effettuata solo una stima provvisoria.
Invocato dai ricorrenti per sostenere il diritto a una maggiore indennità in caso di espropriazione parziale; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è dichiarato inammissibile in quanto attinente a un accertamento di fatto.
Richiamato dai ricorrenti per affermare l'unitarietà dell'azienda agricola e quindi la configurabilità dell'espropriazione parziale; il richiamo non supera il vaglio di ammissibilità.
Censura per violazione di legge deducibile in cassazione; nel caso concreto i motivi ex n. 3 sono stati reputati generici e non pertinenti alla ratio decidendi.
Dedotto per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la reale impostazione della decisione di merito.
La valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione non è consentito chiedere una diversa ponderazione degli elementi istruttori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di determinazione dell'indennità espropriativa o di asservimento, l'impugnazione ex art. 54 T.U. espropri è esperibile anche quando in sede amministrativa sia stata effettuata soltanto una stima provvisoria, perché la controversia ha comunque ad oggetto la determinazione giudiziale dell'indennità.
- Il giudice di merito può ritenere congrua l'indennità già offerta sulla base degli atti e dei documenti di causa, senza essere tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica d'ufficio, ove ritenga non fondate le ragioni addotte per applicare criteri diversi di quantificazione.
- In cassazione non è ammissibile una censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o nella rivisitazione di un accertamento di fatto, come quello relativo alla configurabilità o meno di un'espropriazione parziale.
- La deduzione di ultrapetizione o di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e con l'effettivo oggetto del procedimento instaurato.
- Ai fini del riconoscimento di un deprezzamento del fondo residuo per espropriazione parziale o asservimento, rileva in fatto l'effettiva incidenza dell'opera sulle facoltà di godimento e utilizzazione del bene; se il vincolo aereo non limita concretamente l'uso del fondo, il giudice di merito può negare il maggior indennizzo.
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