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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07138/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto alla Corte d'appello l’equa riparazione ex L. n. 89/2001 assumendo che il giudizio presupposto fosse, in sostanza, il procedimento da lui promosso per ottenere la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. e la successiva fase esecutiva/di ottemperanza per il pagamento da parte dello Stato. Deduceva che la domanda di distrazione lo rendeva parte del procedimento, che la fase cognitiva e quella esecutiva dovevano essere considerate unitariamente e che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di Pinto e giudizio esecutivo, il procedimento sarebbe stato ancora pendente sino al soddisfacimento effettivo del credito. Contestava inoltre la tesi secondo cui il ritardo nella soddisfazione del credito professionale sarebbe tutelabile solo davanti alla Corte EDU. La Corte d’appello aveva però dichiarato inammissibile la domanda nei confronti del Ministero della giustizia per la fase di cognizione, ritenendo che il difensore non fosse parte di quel giudizio, e infondata la domanda relativa alla sola fase esecutiva, perché il procedimento non aveva superato la durata ragionevole anche alla luce della condizione posta dal giudice amministrativo al pagamento (prestazione di garanzia da parte del ricorrente).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo profilo, affermando che l’istanza di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda né fa assumere al difensore la qualità di parte del giudizio di cognizione, ma costituisce una richiesta meramente accessoria e incidentale, incapace di fondare in sé un autonomo diritto all’equa riparazione per la durata di quella fase. Ha poi escluso l’applicabilità del principio elaborato dalle Sezioni Unite n. 19883/2019, perché quel principio riguarda il caso in cui il processo presupposto sia a sua volta un giudizio Pinto e l’esecuzione abbia ad oggetto un credito indennitario verso lo Stato; nella fattispecie, invece, il credito era per spese di lite distratte. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva allegato l’incapienza del cliente né l’impossibilità di agire direttamente nei suoi confronti, e che non aveva specificamente contestato la statuizione del giudice amministrativo che subordinava il pagamento alla prestazione di garanzia. Ne è seguita la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale dell'avvocato, ma ciò non muta la natura accessoria della pretesa sulla distrazione delle spese né attribuisce automaticamente la qualità di parte nel giudizio principale.

  • art. 93 c.p.c.

    l'istanza di distrazione delle spese è richiesta accessoria e incidentale, non domanda autonoma fondata su un distinto rapporto sostanziale.

  • artt. 93 - 100 c.p.c.

    richiamati nel motivo di ricorso per denunciare omessa pronuncia e travisamento della domanda; la Corte nega però che la distrazione abbia i caratteri di una domanda autonoma.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa decisione sul thema decidendum; la Corte esclude il vizio perché la domanda effettivamente proposta non era quella prospettata dal ricorrente.

  • L. n. 89/2001, art. 1 bis

    norma richiamata nel motivo; la Corte ritiene che non spetti l'equa riparazione per la fase di cognizione in cui il difensore non era parte.

  • L. n. 89/2001, art. 3, comma 1

    la Corte ribadisce che l'indennizzo presuppone la qualità di parte del processo di cui si lamenta la durata irragionevole.

  • art. 6, par. 1 CEDU

    il diritto alla durata ragionevole riguarda il proprio processo e non quello altrui, ancorché vi si abbia interesse economico o professionale.

  • art. 41 CEDU

    richiamato dal giudice di merito per affermare che il pregiudizio derivante dal perdurante inadempimento sarebbe eventualmente azionabile in sede sovranazionale, non come Pinto per la fase di cognizione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha natura meramente accessoria e incidentale: non introduce una nuova domanda, non fonda un autonomo rapporto sostanziale e non attribuisce al difensore la qualità di parte del giudizio principale.
  • Il diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo spetta solo a chi sia parte del processo di cui si lamenta la durata; l’interesse economico del difensore alla distrazione delle spese non è sufficiente a radicare tale legittimazione per la fase di cognizione.
  • I principi sulla ragionevole durata del processo cognitivo ed esecutivo in materia Pinto si applicano al caso in cui il credito azionato sia esso stesso indennitario verso lo Stato; non sono automaticamente estensibili ai crediti per spese di lite distratte.
  • Quando il professionista distrattario può agire anche direttamente contro il proprio cliente, la deduzione del danno da ritardo nella soddisfazione del credito deve essere accompagnata da allegazioni specifiche sull’incapienza del cliente o sull’impossibilità concreta di soddisfarsi su di lui.
  • Ai fini della durata ragionevole della fase esecutiva o di ottemperanza, non può ritenersi inadempiente l’amministrazione quando il pagamento sia stato subordinato dal giudice al compimento di un onere preliminare non assolto dalla parte creditrice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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