Cassazione Civile, Ordinanza n. 35021/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato otteneva un decreto ingiuntivo per compensi professionali relativi all'assistenza resa in un precedente giudizio di lavoro. La società cliente proponeva opposizione deducendo: mancata produzione, a corredo del ricorso monitorio, della parcella prevista dall'art. 636 c.p.c.; erronea quantificazione del credito; erronea liquidazione degli interessi; indebita inclusione delle spese per il parere del Consiglio dell'Ordine nella liquidazione; insussistenza o non prova di alcune spese di trasferta; avvenuto pagamento di una fattura che avrebbe dovuto essere detratta. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma accoglieva comunque la domanda del professionista e condannava la società al pagamento di euro 5.962,00, ritenendo provata l'attività svolta e corrette le voci richieste, salvo correggere il profilo degli interessi. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi, denunciando violazioni in tema di valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi, onere della prova, rilevanza della parcella e del parere del Consiglio dell'Ordine, e omessa detrazione di un importo già pagato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che, in presenza di domande cumulate di valore determinato e indeterminabile, la liquidazione può essere effettuata sullo scaglione del valore indeterminabile se ciò non dia un risultato inferiore rispetto al cumulo delle domande di valore determinato. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che la parcella corredata dal parere dell'Ordine ha efficacia probatoria privilegiata solo nella fase monitoria, mentre nell'opposizione il giudice valuta autonomamente la fondatezza del credito; ha inoltre ritenuto legittima la liquidazione equitativa delle spese di trasferta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la revoca del decreto ingiuntivo aveva fatto venir meno la liquidazione delle spese del monitorio e il tribunale aveva effettuato una nuova autonoma regolazione delle spese. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto, essendo stata già esclusa dal giudice di merito la prova che la fattura pagata si riferisse all'attività giudiziale oggetto di causa. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato ai fini della censura sul valore della causa per la liquidazione dei compensi professionali.
Richiamato ai fini della determinazione del valore della controversia.
Invocato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove e riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che il giudice dell'opposizione valuta autonomamente il credito.
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisi violazione decisiva.
Richiamato con riferimento al dedotto vizio di ultrapetizione nella liquidazione delle spese.
La parcella professionale corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine ha efficacia probatoria privilegiata solo per l'emissione del decreto ingiuntivo; tale efficacia non permane nella fase di opposizione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un autonomo giudizio di cognizione soggetto alle norme del procedimento ordinario.
Richiamato come base del procedimento monitorio per i crediti dei professionisti.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che la mancata parcella impedisca al giudice dell'opposizione di valutare il credito.
art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato in tema di parametri per la liquidazione dei compensi professionali e dello scaglione di valore indeterminabile.
art. 11 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla liquidazione dei compensi; la Corte non ne ravvisa violazione.
art. 14 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato dalla ricorrente; rileva nel contesto della liquidazione dei compensi professionali.
art. 20 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato con riferimento alla distinzione tra attività stragiudiziale e giudiziale e alla relativa liquidazione.
art. 27 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato dalla ricorrente nella censura sul compenso e sulle spese; la Corte non accoglie il motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal professionista per il pagamento dei compensi, il giudice non è vincolato alla parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine, che ha efficacia privilegiata solo nella fase monitoria; in opposizione deve valutare autonomamente la fondatezza e la congruità del credito sulla base degli atti di causa.
- Quando nell'incarico professionale sono cumulate domande di valore determinato e domande di valore indeterminabile, la liquidazione dei compensi può essere effettuata sullo scaglione del valore indeterminabile se il risultato non è inferiore a quello ottenibile applicando il cumulo delle domande di valore determinato.
- Le spese di trasferta del professionista possono essere liquidate equitativamente e non richiedono necessariamente una prova documentale analitica delle spese vive, se il giudice ritiene provata l'effettiva prestazione resa fuori studio.
- In cassazione non è ammissibile censurare la valutazione di fatto del giudice di merito quando la doglianza mira soltanto a ottenere una nuova ricostruzione delle circostanze già esaminate, come nel caso dell'imputazione di una fattura a un'attività stragiudiziale autonoma rispetto al giudizio.
- La revoca del decreto ingiuntivo non impedisce al giudice dell'opposizione, ove accolga la domanda creditoria del professionista, di procedere a una nuova e autonoma liquidazione del compenso e delle spese di giudizio.
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