Cassazione Civile, Ordinanza n. 33770/2021 del 12/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato l'annullamento, da parte della CTP di Roma, di un avviso di liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale. L'Ufficio aveva riqualificato un atto presentato e denominato dalle parti come contratto di affitto di un terreno, destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte di un terzo, come contratto costitutivo di un diritto reale di superficie. Con un unico motivo l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel valorizzare la qualificazione negoziale scelta dalle parti e nel non attribuire rilievo agli elementi che, secondo l'Ufficio, conducevano alla configurazione di una superficie. La contribuente ha resistito e, in memoria, ha anche invocato il giudicato derivante da altre decisioni favorevoli su contratti ritenuti identici.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di giudicato proposta dalla contribuente, rilevando che il giudicato copre i fatti e non le qualificazioni giuridiche dei fatti o dei contratti, oltre a osservare che l'identità tra i contratti posti a confronto non era stata dimostrata. Nel merito ha ritenuto infondato il ricorso: la CTR aveva esaminato le clausole contrattuali, motivando in modo sufficiente e coerente la conclusione per la qualificazione del rapporto come affitto/locazione, ossia come diritto personale di godimento, e non come superficie. La doglianza dell'Agenzia si risolveva nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle clausole, inammissibile in sede di legittimità se non accompagnata dall'indicazione specifica delle regole ermeneutiche violate. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"
La norma impone di interpretare l'atto ai fini tributari secondo la sua intrinseca natura ed effetti giuridici sulla base degli elementi desumibili dall'atto stesso; nella specie la CTR ha correttamente esaminato il complesso delle clausole senza una riqualificazione imposta in via automatica dall'Ufficio.
"il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà"
Definisce il contenuto del diritto di superficie come diritto reale di godimento, ma la Corte osserva che il diritto di costruire e mantenere una costruzione sul suolo altrui può essere anche configurato come diritto personale di godimento mediante contratto obbligatorio.
Il principio dell'accessione ammette deroghe risultanti dalla legge o dal titolo, sicché non è escluso che l'attribuzione del potere di costruire e mantenere sul suolo altrui derivi da un titolo obbligatorio.
Il giudicato si forma sui fatti e non sulle qualificazioni giuridiche dei fatti o dei contratti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione del 2012, il vizio di motivazione è sindacabile solo al di sotto del minimo costituzionale della motivazione.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha riformulato il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.
È richiamato insieme agli artt. 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c. come norma che l'Ufficio assumeva violata nella riqualificazione dell'atto.
Norma richiamata dall'Agenzia a sostegno della tesi della superficie.
Norma richiamata dall'Agenzia a sostegno della qualificazione locatizia contestata.
Norma richiamata dall'Agenzia a sostegno della qualificazione locatizia contestata.
Norma richiamata dall'Agenzia a sostegno della qualificazione locatizia contestata.
Norma richiamata dall'Agenzia a sostegno della qualificazione locatizia contestata.
Norma richiamata dall'Agenzia a sostegno della qualificazione locatizia contestata.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, l'atto va interpretato secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, ma la qualificazione deve fondarsi sugli elementi testuali dell'atto e sulla lettura complessiva delle sue clausole, non su una riqualificazione meramente assertiva dell'Ufficio.
- Il diritto di costruire e mantenere una costruzione sul suolo altrui non è necessariamente un diritto reale di superficie: può essere costituito anche come diritto personale di godimento mediante un contratto ad effetti obbligatori, se il contenuto negoziale così emerge.
- Quando una clausola o un contratto sono suscettibili di più interpretazioni, il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per sostituire una diversa lettura del testo a quella adottata dal giudice di merito, salvo violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale.
- Chi denuncia in cassazione un errore interpretativo del contratto deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato; la mera contrapposizione di una lettura alternativa è insufficiente.
- Il giudicato copre i fatti e non le qualificazioni giuridiche dei fatti o dei contratti.
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