Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36116/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soccia receduta)

La controversia

La controversia nasceva da un conflitto interno a una società in nome collettivo costituita per operare nel settore delle rappresentanze commerciali nell'impiantistica, che aveva ottenuto un mandato di agenzia in esclusiva per Roma da una società committente. I ricorrenti sostenevano che, dopo i risultati raggiunti grazie all'attività del socio persona fisica, la committente, l'altro socio e la convivente di quest'ultimo avessero posto in essere una manovra illecita finalizzata a estromettere il socio dalla società e a sottrarre clientela, mediante cessione della quota sociale, revoca del mandato di agenzia, assunzione di nuovo personale e appropriazione dell'archivio informatico e commerciale. In primo grado erano state respinte le domande di accertamento della concorrenza sleale, di esclusione del socio e di invalidità degli atti di cessione; era invece stato accertato il recesso della socia e condannata la società al pagamento del valore della quota e degli utili. In appello la decisione sfavorevole ai ricorrenti era stata confermata. In cassazione venivano dedotti sei motivi: 1) omessa ammissione di prove e violazione delle norme processuali; 2) erronea esclusione della concorrenza sleale e mancato utilizzo di presunzioni; 3) omessa considerazione di una responsabilità aquiliana autonoma; 4) omessa pronuncia sulla nullità della cessione della quota e erroneo rigetto dell'annullamento; 5) nullità della sentenza di primo grado per mancanza delle conclusioni e omessa decisione sulla restituzione di documenti e beni sociali; 6) illegittima condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: ha escluso che la mancata ammissione di ulteriori prove integrasse vizio denunciabile, poiché la corte territoriale aveva deciso sulla base di un apprezzamento complessivo delle prove già assunte e di fatti ritenuti contrari alla tesi dei ricorrenti; ha qualificato le censure sulla concorrenza sleale come mere contestazioni di merito; ha negato la possibilità di riqualificare la domanda risarcitoria in una generica responsabilità extracontrattuale, poiché la domanda era stata impostata solo come illecito concorrenziale; ha escluso l'omessa pronuncia sulla nullità dell'atto di cessione, osservando che il rigetto implicito derivava dalla ricostruzione fattuale incompatibile con la tesi del motivo illecito; ha confermato il rigetto dell'annullamento perché la censura investiva ancora una volta la valutazione delle prove; ha respinto la doglianza sulla nullità della sentenza di primo grado per mancanza delle conclusioni, chiarendo che tale omissione non determina nullità se il giudice ha comunque esaminato le domande, e ha ritenuto assorbita la domanda restitutoria; infine ha considerato non sindacabile la statuizione sulle spese. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per escludere che il vizio denunciato potesse derivare dalla mancata ammissione di prove, quando il giudice ha deciso sulla base della valutazione del materiale istruttorio già acquisito.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato nelle censure, ma la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come richiesta di diversa ponderazione del materiale probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Usato per escludere la nullità della sentenza di primo grado in assenza della trascrizione delle conclusioni, se le domande risultano comunque esaminate.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione al profilo istruttorio, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato solo come base delle istanze istruttorie riproposte in appello.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha precisato che il vizio per mancata ammissione di prove è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione sull'inosservanza dell'onere della prova, pur in presenza di offerta probatoria della parte.

  • art. 2598 c.c.

    Invocato per la concorrenza sleale; la Corte ha escluso che i fatti provati integrassero la fattispecie denunciata.

  • art. 2600 c.c.

    Richiamato unitamente all'art. 2598 c.c. nella censura sulla concorrenza sleale e sul risarcimento del danno.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni; la Corte ha ritenuto che la deduzione si risolvesse in una critica di merito alla valutazione della prova.

  • art. 2043 c.c.

    Evocato per sostenere una responsabilità aquiliana autonoma; la Corte ha negato la necessità di riqualificare la domanda, perché la pretesa era stata articolata solo come illecito concorrenziale.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla responsabilità extracontrattuale e sul danno risarcibile.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla responsabilità extracontrattuale e sul danno non patrimoniale, ma non rilevante ai fini dell'accoglimento.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato quale criterio di liquidazione del danno nella domanda risarcitoria, senza che la censura fosse accolta.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, nell'ambito del motivo sulla responsabilità extracontrattuale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha richiamato il principio per cui non c'è omessa pronuncia quando la decisione, anche implicitamente, è incompatibile con la domanda proposta o quando la domanda dipendente è assorbita.

  • art. 1345 c.c.

    Richiamato nella censura sulla nullità del patto di cessione per illiceità del motivo.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nella censura di nullità del patto di cessione.

  • art. 1427 c.c.

    Richiamato nella censura di annullamento per vizi della volontà.

  • art. 1428 c.c.

    Richiamato nella censura di annullamento per errore.

  • art. 1439 c.c.

    Richiamato nella censura di annullamento per dolo.

  • art. 2286 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di esclusione del socio per violazione del divieto di concorrenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ha ribadito l'ampio margine discrezionale del giudice di merito nella compensazione e nella regolazione delle spese, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata ammissione di ulteriori prove non integra di per sé vizio censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia deciso sulla base di un compiuto apprezzamento del materiale istruttorio già acquisito e abbia ritenuto superflue le prove richieste.
  • La valutazione circa la sussistenza di concorrenza sleale e la concludenza delle presunzioni appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare una censura sulla ricostruzione dei fatti in un vizio di violazione di legge.
  • Quando la parte abbia impostato la domanda in modo univoco come azione risarcitoria per illecito concorrenziale, il giudice non è tenuto a riqualificarla d'ufficio in una diversa azione di responsabilità extracontrattuale, salvo reale ambiguità della domanda.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la decisione impugnata, anche implicitamente, esclude il fondamento logico-giuridico della domanda proposta, ovvero se la domanda ulteriore è assorbita dal rigetto della domanda principale.
  • L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza di primo grado non determina nullità, se risulta che il giudice abbia comunque esaminato e deciso le domande formulate.
  • La sindacabilità in cassazione della statuizione sulle spese è limitata alla verifica del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, restando al giudice di merito la valutazione discrezionale sulla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaConcorrenza slealeAmministratoriImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullitàAnnullabilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.