Cassazione Civile, Ordinanza n. 20032/2021 del 14/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio di Salerno, ai sensi degli artt. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, aveva contestato alla società maggiori ricavi non dichiarati per l'anno d'imposta 2006, ai fini Ires, Irap e Iva, in ragione dell'antieconomicità dell'attività rilevata per l'eccessivo costo del personale. La CTR aveva ritenuto nullo l'atto per incompetenza territoriale dell'Ufficio di Salerno, perché la società aveva comunicato con il Modello Unico 2007 il trasferimento della sede/residenza da Salerno a Pomezia e tale variazione avrebbe reso competente l'ufficio del nuovo domicilio fiscale. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo la violazione degli artt. 31, 58, 59 e 60 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avrebbe errato nel dichiarare l'incompetenza territoriale: secondo il ricorrente, nella dichiarazione reddituale 2006 trasmessa il 24 settembre 2007 risultava ancora il domicilio fiscale in Salerno, mentre il trasferimento della sede legale a Pomezia, pur deliberato e iscritto nel registro imprese nel 2004, sarebbe stato comunicato tardivamente all'Ufficio, con decorrenza in anagrafe tributaria solo dall'8 dicembre 2007.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso, rilevando che, sotto la veste della violazione di legge, l'Agenzia mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito su un accertamento di fatto già compiuto dalla CTR. In particolare, la CTR aveva accertato che la società aveva comunicato con il Modello Unico 2007 la variazione della sede legale e quindi del domicilio fiscale da Salerno a Pomezia, con conseguente incompetenza territoriale dell'Ufficio salernitano. La Corte richiama il principio secondo cui la competenza territoriale per gli accertamenti e controlli è determinata dal domicilio fiscale del contribuente indicato e comunicato, e la variazione dichiarata rileva anche ai fini della legittimazione dell'Ufficio ad agire. Il ricorso è quindi rigettato e l'Agenzia è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non di sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 31, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973
la competenza territoriale per gli accertamenti e i controlli riguardanti le imposte sui redditi spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata
la competenza dell'ufficio è ancorata al domicilio fiscale risultante alla data rilevante per la dichiarazione.
art. 58, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973
i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale
per le società il domicilio fiscale coincide, in via principale, con la sede legale.
richiamato insieme agli artt. 31 e 58 per la disciplina del domicilio fiscale e della competenza territoriale.
richiamato dalla parte ricorrente nel motivo di censura.
art. 35, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
richiamato per la comunicazione delle variazioni della posizione fiscale e della sede.
norma base del potere di accertamento IVA richiamata nell'atto impositivo.
art. 40, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
competente ad ogni effetto di cui al decreto è l'Ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente
la competenza IVA segue il domicilio fiscale del contribuente.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
la Corte estende il principio della competenza territoriale anche alla liquidazione automatizzata delle imposte dovute in base alla dichiarazione.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
la Corte estende il principio della competenza territoriale anche alla liquidazione automatizzata IVA.
Massime di principio
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell'ufficio è determinata dal domicilio fiscale del contribuente, e la sua variazione, se comunicata nella dichiarazione annuale, rende noto all'Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni ma anche ai fini della legittimazione a procedere.
- La società contribuente che abbia indicato un nuovo domicilio fiscale nella dichiarazione non può poi invocare la difformità tra dato dichiarato e situazione pregressa per eccepire l'incompetenza territoriale dell'ufficio che ha agito in base al domicilio da essa stessa comunicato, dovendo il comportamento delle parti del rapporto tributario essere improntato a buona fede e affidamento.
- La censura che formalmente denuncia violazione di legge ma sostanzialmente mira a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile in cassazione.
- Il criterio della competenza territoriale fondato sul domicilio fiscale si applica non solo all'accertamento, ma anche alle attività di liquidazione automatizzata delle imposte dovute in base alla dichiarazione.
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