Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25417/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società correntista aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la rideterminazione del saldo di due conti correnti e la restituzione delle somme asseritamente indebitamente addebitate per: interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, giorni di valuta, commissione di massimo scoperto e spese non pattuite per iscritto. In appello la banca aveva ottenuto una forte riduzione della somma dovuta, con rigetto dell’appello incidentale della correntista. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2938 c.c., sostenendo che, ai fini della prescrizione, sarebbe spettato alla banca provare la natura solutoria delle rimesse e che il giudice non avrebbe potuto porre a suo carico la prova dell’apertura di credito; 2) violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., contestando l’esclusione della natura ripristinatoria delle rimesse e sostenendo che elementi di fatto (sconfinamenti tollerati, commissione di massimo scoperto, mancanza di revoca e di segnalazione a sofferenza) avrebbero dimostrato un affidamento di fatto; 3) violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., censurando il mancato ricorso al criterio del saldo zero e la ricostruzione del conto a partire dal primo saldo debitore documentato; 4) violazione dell’art. 1224 c.c., per il rigetto della domanda di maggior danno da svalutazione monetaria; 5) violazione dell’art. 26 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2041 c.c., per l’esclusione del ricalcolo della capitalizzazione al lordo della ritenuta fiscale sugli interessi attivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intervento della società incorporante della banca, perché proposto con semplice memoria depositata in cancelleria e non con atto notificato alla controparte, poi ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: sull’onere della prova e sulla prescrizione ha ribadito che, nel giudizio di ripetizione di indebito su conto corrente, il correntista-attore deve provare sia l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti, sia, quando la banca eccepisca prescrizione, la natura ripristinatoria delle rimesse mediante prova dell’esistenza di un’apertura di credito; ha confermato che la banca non deve indicare specificamente le rimesse prescritte e che la mera tolleranza degli sconfinamenti non prova un’apertura di credito per facta concludentia. Quanto alla ricostruzione del conto, ha confermato che, in mancanza di estratti conto integrali, il saldo può essere ricostruito dal primo saldo debitore documentato, non potendo applicarsi il criterio del saldo zero nella domanda proposta dal correntista. Ha inoltre ribadito che la domanda di maggior danno da ritardata restituzione di somme di denaro richiede specifica allegazione e prova del pregiudizio ulteriore, e che la ritenuta fiscale sugli interessi attivi non può essere inclusa nella base di calcolo della capitalizzazione, fermo restando che eventuali eccedenze rispetto al dovuto vanno richieste all’Amministrazione finanziaria e non alla banca. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l’onere della prova va ripartito secondo la distinzione tra fatti costitutivi, impeditivi, modificativi ed estintivi: nel giudizio di ripetizione dell’indebito su conto corrente grava sul correntista la prova dell’inesistenza della causa giustificativa del pagamento e, se la banca eccepisce prescrizione, anche la prova della natura ripristinatoria delle rimesse.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme alle regole sull’onere probatorio, non consente di invertire la prova della natura delle rimesse in assenza di elementi univoci.

  • art. 2938 c.c.

    La prescrizione non può essere rilevata o costruita al di fuori dei presupposti allegati e provati secondo le regole del processo; la banca può limitarsi ad allegare l’inerzia del titolare del diritto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai casi consentiti; non ricorre quando si apprezza il materiale probatorio disponibile.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando ciò è vietato; non è mezzo per contestare il mero apprezzamento di fatto.

  • art. 2033 c.c.

    Nel giudizio di ripetizione dell’indebito il correntista deve provare il pagamento indebito e la sua portata; in mancanza di prova integrale, la ricostruzione del conto segue criteri coerenti con la documentazione disponibile.

  • art. 2034 c.c.

    È esclusa l’irripetibilità degli interessi ultralegali semplicemente perché corrisposti; la questione viene ricondotta alla validità delle clausole e alla causa del pagamento.

  • art. 1283 c.c.

    La clausola di capitalizzazione trimestrale, per rapporti anteriori alla disciplina sopravvenuta, è nulla se fondata su un uso non normativo ma negoziale.

  • d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3

    La disciplina sopravvenuta e la delibera CICR non incidono sui rapporti già regolati dalla normativa previgente, per i quali continua ad applicarsi la nullità della clausola anatocistica non supportata da uso normativo.

  • art. 119 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    L’obbligo di conservazione/documentazione richiamato non trasferisce sulla banca l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa del correntista.

  • art. 1224 c.c.

    La restituzione di somme di denaro è debito di valuta; il maggior danno da ritardo non è automatico ma richiede specifica allegazione e prova, quantomeno presuntiva, del pregiudizio ulteriore.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La ritenuta sugli interessi attivi non entra nella base di calcolo della capitalizzazione; eventuali eccedenze rispetto al dovuto vanno fatte valere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato per escludere che la banca possa essere tenuta a restituire al cliente importi trattenuti per ritenuta fiscale, poiché il possibile indebito va semmai fatto valere verso l’Erario.

  • art. 110 c.p.c.

    Il successore a titolo universale nel giudizio di legittimità deve intervenire con atto notificato alla controparte; il semplice deposito di memoria non è idoneo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito derivante da conto corrente bancario, il correntista che agisce in restituzione deve provare sia l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti sia l’andamento del rapporto mediante documentazione idonea; la mancanza di estratti conto integrali può essere colmata solo da elementi certi e completi, non da mere approssimazioni.
  • Se la banca eccepisce la prescrizione, il correntista deve dimostrare che le rimesse contestate avevano natura ripristinatoria della provvista; tale prova passa dalla dimostrazione dell’esistenza di un’apertura di credito o comunque di un affidamento effettivo, non desumibile automaticamente dalla mera tolleranza di sconfinamenti.
  • La mera tolleranza da parte della banca di pagamenti in assenza di provvista, o la segnalazione di un limite di rischio, non prova di per sé la stipulazione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, potendo dipendere da una concessione temporanea o da una semplice tolleranza.
  • Nel giudizio promosso dal correntista, in assenza di una documentazione completa, il saldo del conto può essere ricostruito partendo dal primo saldo debitore documentalmente provato; il criterio del saldo zero è utilizzabile solo in ipotesi specifiche e non come regola generale favorevole all’attore.
  • La domanda di maggior danno ex art. 1224 c.c. richiede una specifica allegazione del pregiudizio ulteriore rispetto agli interessi legali e non può essere accolta in via automatica sulla sola base della mora.
  • La ritenuta fiscale sugli interessi attivi non può essere computata nella base di capitalizzazione degli interessi stessi; se dal ricalcolo emerga un eccesso di ritenuta, il rimborso va richiesto all’Amministrazione finanziaria e non alla banca.
  • Nel giudizio di legittimità il successore a titolo universale deve partecipare con atto notificato alla controparte, poiché il mero deposito di una memoria non assicura il rispetto del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.