Cassazione Civile, Ordinanza n. 29596/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto/concessione per lavori ferroviari affidati in epoca anteriore, nell'ambito dei quali il concessionario aveva formulato sei riserve per ottenere il ristoro di maggiori oneri e costi asseritamente derivanti dall'andamento anomalo dei lavori e da comportamenti della stazione appaltante. Il giudizio di merito si è concentrato sulla sorte di tali riserve, sulla portata del procedimento previsto dai capitolati ferroviari del 1909 e del 1922 e, in particolare, sulla tempestività e validità della decisione di rigetto del ricorso amministrativo interno contro le riserve, adottata non dal Direttore Generale ma dal Direttore dell'Area Ingegneria e Trasporti sulla base di una delega. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello deducendo: (1) violazione degli artt. 41 del Capitolato Generale Amministrativo delle Ferrovie dello Stato del 1909 e 14 del Capitolato lavori e forniture del 1922, oltre che degli artt. 1366 e 1367 c.c., sostenendo che solo l'organo apicale sarebbe stato competente a decidere sulle riserve e che la delega non avrebbe potuto fondare la decadenza; (2) omessa/insufficiente motivazione e violazione delle medesime norme, assumendo che il procedimento dei capitolati riguardasse solo contestazioni tecniche, mentre le riserve erano volte al risarcimento dei maggiori oneri per il prolungamento improduttivo del vincolo contrattuale. La controparte ha resistito chiedendo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che i capitolati ferroviari richiamati hanno natura interna e non regolamentare, sicché la loro violazione non può essere denunciata come violazione di legge nel giudizio di legittimità; dall'altro, che i motivi erano sostanzialmente una riproposizione delle tesi già disattese in appello, senza confutare specificamente la ratio della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sia sull'ampia operatività dell'onere di riserva anche rispetto a pretese risarcitorie e a maggiori costi dovuti all'andamento anomalo dei lavori, sia sulla validità della decisione assunta dal direttore di area in forza della delega richiamata nel provvedimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge è stata ritenuta impropria rispetto a disposizioni di capitolati interni non aventi natura regolamentare.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La doglianza motivazionale è stata ritenuta infondata anche perché il vizio di insufficienza motivazionale non è più configurabile secondo il nuovo parametro dell'art. 360, n. 5.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione della propria tesi alla sentenza impugnata senza attaccarne specificamente la ratio decidendi.
Richiamato per affermare che i capitolati interni non sono oggetto di conoscenza officiosa e, nel giudizio di cassazione, operano i limiti alla produzione documentale.
La buona fede interpretativa non consente di attribuire all'atto un significato soggettivo e unilaterale incompatibile con il testo obiettivo e con l'affidamento dell'uomo medio.
Il principio di conservazione non impone un'interpretazione che vanifichi il testo o la sua potenziale efficacia applicativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Accertata la declaratoria di inammissibilità, è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 41 del Capitolato Generale Amministrativo delle Ferrovie dello Stato del 9.4.1909
Le riserve e il relativo ricorso interno erano soggetti al meccanismo previsto dal capitolato; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina anche a pretese risarcitorie per andamento anomalo dei lavori.
art. 14 del Capitolato per l'esecuzione dei lavori e forniture per conto della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato del 3.5.1922 e del 14.7.1922
Richiamato in coordinamento con l'art. 41 del capitolato del 1909 per il procedimento sulle riserve e sulle contestazioni in corso d'opera.
Massime di principio
- Le disposizioni dei capitolati ferroviari storici richiamati nei contratti hanno natura interna e, se non assumono valore regolamentare, la loro violazione non può essere dedotta in cassazione come violazione di legge, ma al più come questione interpretativa di fatto nei limiti del vizio motivazionale.
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve censurare la sentenza impugnata per le sue effettive rationes decidendi; è inammissibile se si limita a riproporre le difese già svolte nei gradi di merito senza confutare le argomentazioni della decisione d'appello.
- L'onere di riserva negli appalti pubblici o para-pubblici può riguardare non solo contestazioni tecniche su quantità e qualità delle lavorazioni, ma anche pretese risarcitorie o maggiori costi derivanti dall'andamento anomalo dell'appalto e da inadempimenti della stazione appaltante.
- Ai fini dell'interpretazione contrattuale, la buona fede esclude letture unilaterali o soggettive contrastanti con il significato obiettivo dell'atto e con l'affidamento dell'uomo medio.
- Il principio di conservazione non consente di sovvertire il testo negoziale, ma opera solo finché l'interpretazione scelta non ne frustri la portata applicativa.
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