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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14028/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.400,00 di multa per la violazione dell'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizi di motivazione sulla configurazione della propria responsabilità penale, contestando sostanzialmente la ricostruzione dei fatti e la valutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non deducibili in sede di legittimità, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, e perché la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche è stata ritenuta congrua e insindacabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha osservato che il primo motivo mirava a una inammissibile rilettura degli elementi di fatto e a una diversa valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo era infondato in quanto la Corte di appello aveva già fornito una motivazione logica e coerente sul diniego delle attenuanti generiche, non censurabile in cassazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei giudizi di merito.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente la rilettura del materiale probatorio né la sostituzione della valutazione di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se sorretto da motivazione congrua e logica, non è censurabile in cassazione.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per la condanna, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove, poiché la lettura degli elementi probatori e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere fondato sulla mera proposta di una diversa e più favorevole interpretazione delle risultanze processuali rispetto a quella accolta nei gradi di merito.
  • Quando la sentenza di merito espone una motivazione logica e coerente sul diniego delle attenuanti generiche, tale apprezzamento è insindacabile in cassazione.
  • È inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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