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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19786/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2006 con cui l'Ufficio, mediante metodo sintetico, ha attribuito al contribuente un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali rispetto a quello dichiarato. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello del contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto dodici motivi: i primi otto per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su vari capi di gravame, tra cui la validità della notifica dell'atto impositivo, la decadenza dell'Ufficio ex art. 43 d.P.R. 600/1973, l'errata imputazione di un incremento patrimoniale di 39.000 euro, l'uso di superfici errate e la mancata indicazione del valore al metro quadro, l'imputazione di incrementi patrimoniali di anni successivi, la disapplicazione del D.M. 10.09.1992 e l'asserita ultrapetizione sull'imputazione del 50% di un mutuo societario. Con gli ultimi quattro motivi ha dedotto violazioni di legge e vizi motivazionali sulla legittimità dell'accertamento sintetico, sull'irragionevolezza del D.M. 10.09.1992, sulla mancata valutazione della documentazione prodotta in risposta al questionario e sulla compatibilità di alcune spese con il reddito dichiarato.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo; ha invece accolto il terzo, il quarto e il quinto motivo, ravvisando omessa pronuncia della CTR sui motivi di appello relativi all'errata imputazione del costo di acquisto di 39.000 euro, alla metratura degli immobili e alla mancata indicazione del valore al metro quadro. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perché riesamini tali specifiche questioni e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette del tutto di decidere sulla domanda o sull'eccezione; non sussiste se la decisione impugnata contiene un rigetto implicito ricavabile da una statuizione incompatibile con la pretesa di parte.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia integra un error in procedendo deducibile con questo parametro.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando non è idoneo a superare un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'accertamento sintetico consente di determinare il reddito sulla base di spese e indici di capacità contributiva; gli elementi utilizzati possono riferirsi anche ad anni diversi da quello accertato se si riflettono sul periodo d'imposta interessato, salva la prova contraria del contribuente.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente come norma di decadenza dal potere accertativo dell'Ufficio.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente in relazione al contenuto e alla motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della documentazione prodotta in risposta al questionario.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per sostenere la pretesa illegittimità del D.M. 10.09.1992, ma la Corte ribadisce che il metodo sintetico è compatibile con il sistema, restando salva la prova contraria del contribuente.

  • D.M. 10 settembre 1992

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui il metodo sintetico basato sui moltiplicatori non è di per sé incompatibile con l'art. 53 Cost.; il contribuente può comunque dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Quando la sentenza d'appello è motivata per relationem, il ricorrente deve indicare la motivazione di primo grado condivisa e le critiche mosse con l'appello per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve produrre e localizzare i documenti posti a fondamento del motivo; la mancata produzione comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo se il giudice non decide affatto sulla domanda o sull'eccezione, nemmeno in modo implicito; non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata implica il rigetto del motivo.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia può colpire anche il mancato esame di specifici motivi di appello, purché si tratti di domande o eccezioni effettivamente devolute al giudice di merito e non di una richiesta di nuovo esame del fatto.
  • In tema di accertamento sintetico, gli elementi di capacità contributiva possono essere tratti anche da fatti o spese verificatisi in anni diversi da quello d'imposta accertato, se essi si riflettono sul periodo fiscalmente rilevante; resta fermo l'onere del contribuente di dimostrare che la spesa o la disponibilità finanziaria presunta non incide sul reddito imponibile.
  • La contestazione della legittimità del metodo sintetico non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito: in cassazione è inammissibile una doglianza che, sotto veste di violazione di legge, miri soltanto a un nuovo apprezzamento dei fatti.
  • Quando la sentenza di appello è motivata per relationem, il ricorrente che denunci motivazione apparente deve riportare in modo puntuale la motivazione di primo grado richiamata e le specifiche critiche proposte in appello, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La mancata produzione e localizzazione nel fascicolo di un documento decisivo rende inammissibile la censura che su quel documento si fonda.
  • Nel sistema dell'accertamento sintetico, il contribuente conserva la possibilità di vincere la presunzione attraverso prova documentale idonea a dimostrare che il reddito presunto è inesistente, inferiore o costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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