Cassazione Penale, Sentenza n. 692/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo ad aree (una scoperta di 1.086 mq e una coperta di circa 100 mq) e ad un muretto di recinzione. Il ricorrente, indagato nella veste di legale rappresentante della Metalferr Ecologic s.r.l., denunciava: errata applicazione dell'art. 321 c.p.p. in relazione all'art. 256 d.lgs. 152/2006, vizio di motivazione, mancanza di prova tecnico-analitica che i rifiuti siano pericolosi e sproporzione del sequestro dell'area coperta; mancato fumus del reato contestato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che il ricorrente ha proposto il gravame in proprio mentre i beni sequestrati erano dati in locazione alla Metalferr Ecologic s.r.l., sola titolare del concreto interesse alla restituzione. La Corte non ha quindi esaminato il merito delle doglianze sulla qualificazione dei rifiuti o sulla proporzionalità del sequestro. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006
art. 256, comma 1, lett. b)
Norma che disciplina reati relativi alla gestione illecita di rifiuti; nel caso la contestazione verteva sulla qualificazione dei rifiuti come pericolosi, ma la Corte non ha deciso sul merito per aver dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse
art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001
art. 44, comma 1, lett. b)
Norma urbanistica/edilizia richiamata nei capi di imputazione; la Corte non ha valutato nel merito la contestazione relativa a tale norma a causa dell'inammissibilità del ricorso
Norma richiamata dal ricorrente come erroneamente applicata; la Corte non ha esaminato il profilo applicativo nel merito per inammissibilità del ricorso
art. 322-bis cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio secondo cui hanno diritto alla restituzione del bene sequestrato non solo i proprietari o titolari di diritti reali, ma anche il soggetto che ne abbia il possesso o la detenzione; pertanto il diritto a proporre il riesame spetta a chi ha interesse concreto alla restituzione (es. detentore/conduttore), non al solo indagato privo di detenzione
Norma richiamata per la statuizione sulle spese e sulle sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto applicabile la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria poiché non sussisteva assenza di colpa nella proposizione del gravame
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata in relazione alla requisitoria redatta dal Pubblico Ministero; citata in funzione procedurale ma non determinante ai fini della decisione sull'ammissibilità
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Giurisprudenza richiamata sul punto che l'inammissibilità non è automaticamente esente da colpa; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione pecuniaria in assenza di elemento che escluda la colpa
Massime di principio
- Per proporre il riesame o impugnare un sequestro preventivo è necessario un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene: legittimati sono proprietari, titolari di diritti reali o chi abbia il possesso/detenzione materiale (es. conduttore/locatario), non semplici indagati privi di detenzione
- Se i beni sequestrati sono dati in locazione, il locatario (la società conduttrice) è il soggetto titolato a chiedere il dissequestro; il legale rappresentante può agire solo se anche in proprio vanti detenzione o altro titolo reale
- Obiezioni sostanziali sulla qualificazione dei rifiuti come pericolosi richiedono prova tecnico-scientifica (analisi, perizie): l'assenza di tale prova è una questione di merito che va svolta nei gradi e nei riti opportuni e non sempre risolta in sede di cassazione se l'impugnazione è inammissibile per ragioni procedurali
- Contestare la proporzionalità del sequestro è possibile, ma è essenziale che il ricorrente abbia interesse concreto alla restituzione e produca elementi specifici a sostegno della sproporzione
- Verificare sempre la legittimazione a proporre il gravame prima di impugnare: una proposizione in proprio senza titolo può determinare l'inammissibilità e l'obbligo di spese e sanzioni pecuniarie
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