Cassazione Civile, Ordinanza n. 36045/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce da sei cartelle esattoriali per complessivi euro 1.718,37, avverso le quali la contribuente aveva ottenuto accoglimento dell’opposizione in primo grado. Il Tribunale di Roma ha però riformato la decisione del Giudice di Pace e ha condannato la ricorrente alle spese di entrambi i gradi, liquidandole in importi complessivi per ciascun grado. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la parte soccombente ha censurato la statuizione sulle spese, sostenendo che il giudice di merito avesse indicato un valore complessivo senza specificare le singole voci/fasi, impedendo la verifica della correttezza della liquidazione e del rispetto dei minimi tariffari. La resistente non ha svolto difese in cassazione. La ricorrente ha depositato memoria, ma senza introdurre argomenti nuovi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo carente di specificità, perché non indicava quali importi dovessero essere applicati, e privo di interesse concreto, poiché non allegava una lesione effettiva derivante dalla liquidazione impugnata. Inoltre ha osservato che il precedente invocato dalla ricorrente impone la liquidazione delle spese per ciascun grado di giudizio, ma non richiede la necessaria specificazione degli importi relativi alle singole fasi processuali di ogni grado. La Corte ha quindi confermato la statuizione di merito sulle spese e ha disposto la declaratoria di inammissibilità, con nulla sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa della parte intimata. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
procedura di definizione in camera di consiglio
richiamato come base della proposta del relatore di definizione del ricorso per inammissibilità
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
raddoppio del versamento del contributo unificato
la Corte ne ravvisa i presupposti processuali in conseguenza dell’esito sfavorevole del ricorso, se dovuto
art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002
contributo unificato dovuto per il ricorso
richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
la decisione sulle spese di lite è trattata come liquidazione per gradi, non dovendosi necessariamente dettagliare le singole fasi in ciascun grado
richiamato solo indirettamente nella logica del motivo, per il profilo della specificità e dell’allegazione del pregiudizio, ma non espressamente applicato come norma decisiva
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la liquidazione delle spese, la censura deve essere specifica: occorre indicare quali importi si assumono dovuti e quale concreta violazione dei parametri tariffari sarebbe stata commessa.
- È inammissibile la doglianza contro la liquidazione delle spese se resta astratta o ipotetica e non evidenzia un pregiudizio effettivo subito dalla parte ricorrente.
- Il giudice di merito deve liquidare le spese distintamente per ciascun grado di giudizio, ma non è tenuto, per ciò solo, a scindere analiticamente gli importi delle singole fasi processuali all’interno di ciascun grado.
- L’invocazione di un precedente giurisprudenziale è utile solo se il principio richiamato corrisponde alla censura proposta; non basta affermare genericamente che la liquidazione avrebbe dovuto essere più dettagliata.
- La mancata difesa dell’intimato nel giudizio di legittimità esclude la liquidazione delle spese del grado, ma non impedisce la declaratoria di inammissibilità né l’applicazione delle conseguenze economiche previste per il ricorso respinto o inammissibile.
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