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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8656/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la sentenza di appello articolando quattro motivi: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il grado d'appello per violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. (notifica effettuata il 31/05/2023 per udienza del 09/06/2023); (2) censura sulla qualificazione delle opere come reato nonostante fossero temporanee, rimovibili e con spontanea rimessione in pristino, deducendo l'applicabilità analogica della causa di estinzione ex art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004; (3) mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; (4) vizio di motivazione e mancato riconoscimento della prescrizione per erronea datazione delle fotografie e mancata prova dell'esecuzione successiva delle opere.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: la notificazione del decreto di citazione per l'appello è risultata effettuata il 31/05/2023 per udienza del 09/06/2023, quindi in violazione del termine dilatorio di cui all'art. 601, comma 3, c.p.p.; tale nullità, dedotta tempestivamente con memoria conclusionale, doveva essere rilevata. Poiché i reati erano comunque commessi al più tardi entro il 30/08/2018 e, in assenza di cause di sospensione, il termine di prescrizione è ormai decorso, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per sopravvenuta prescrizione. La Corte non ha quindi esaminato nel merito tutti gli altri motivi, che risultano assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine dilatorio per la notificazione della citazione a giudizio in appello; la sua violazione integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che può determinare l'annullamento della sentenza di secondo grado se dedotta nei termini.

  • art. 180, cod. proc. pen.

    Fissa i termini entro cui devono essere dedotte le nullità; la nullità relativa all'intervento dell'imputato deve essere rilevata o dedotta entro i termini di cui a questa norma (prima della deliberazione).

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la ricorrente aveva chiesto che fosse applicata, ma la Corte di legittimità non è entrata nel merito per essere il motivo assorbito dalla decisione sulla nullità e dalla prescrizione.

  • art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004

    Prevede ipotesi di estinzione del reato per interventi su beni culturali in presenza di determinate condizioni (p.es. opere rimovibili o rimesso in pristino); la ricorrente sosteneva l'applicabilità analogica, ma la Corte non ha deciso su tale profilo perché ha ritenuto risolutivo il primo motivo e la prescrizione.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (artt. 44, comma 1, lett. c), 64, 71, 65, 72, 83, 95)

    Normativa edilizia e sulle violazioni urbanistiche contestate: la Corte d'appello aveva confermato la condanna per opere abusive in zona vincolata e in zona sismica, pur concedendo la non menzione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. (e successive modifiche)

    Norma richiamata nel procedimento inerente le modalità di svolgimento del giudizio e delle comunicazioni processuali; il Procuratore generale si è avvalso delle richieste previste da questa disposizione nell'ambito del suo intervento.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione per l'appello deve rispettare il termine dilatorio previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p.; la sua violazione può costituire una nullità rilevante che può comportare l'annullamento della sentenza di secondo grado se tempestivamente dedotta.
  • Le nullità relative all'intervento dell'imputato devono essere dedotte o rilevate nei termini previsti dall'art. 180 c.p.p.; se la difesa solleva la questione prima della deliberazione la Corte è tenuta a valutarla.
  • Quando, per effetto di una nullità procedurale, la decisione di merito non è più sostenibile e i reati sono nel frattempo prescritti, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione.
  • Le eccezioni sulla natura rimovibile/precaria delle opere o sulla spontanea rimessione in pristino possono, in ipotesi, incidere sulla responsabilità penale (richiamando art. 181 d.lgs. 42/2004), ma restano questioni di merito che richiedono accertamenti istruttori e prova documentale puntuale.
  • La semplice verifica informale della notificazione (es. contatto telefonico con il comando) non sostituisce la prova documentale prevista per la validità della notificazione; la relazione formale di notificazione ha valore decisivo.

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