Cassazione Penale, Sentenza n. 8656/2024 del 28/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la sentenza di appello articolando quattro motivi: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il grado d'appello per violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. (notifica effettuata il 31/05/2023 per udienza del 09/06/2023); (2) censura sulla qualificazione delle opere come reato nonostante fossero temporanee, rimovibili e con spontanea rimessione in pristino, deducendo l'applicabilità analogica della causa di estinzione ex art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004; (3) mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; (4) vizio di motivazione e mancato riconoscimento della prescrizione per erronea datazione delle fotografie e mancata prova dell'esecuzione successiva delle opere.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: la notificazione del decreto di citazione per l'appello è risultata effettuata il 31/05/2023 per udienza del 09/06/2023, quindi in violazione del termine dilatorio di cui all'art. 601, comma 3, c.p.p.; tale nullità, dedotta tempestivamente con memoria conclusionale, doveva essere rilevata. Poiché i reati erano comunque commessi al più tardi entro il 30/08/2018 e, in assenza di cause di sospensione, il termine di prescrizione è ormai decorso, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per sopravvenuta prescrizione. La Corte non ha quindi esaminato nel merito tutti gli altri motivi, che risultano assorbiti.
Norme richiamate
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine dilatorio per la notificazione della citazione a giudizio in appello; la sua violazione integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che può determinare l'annullamento della sentenza di secondo grado se dedotta nei termini.
Fissa i termini entro cui devono essere dedotte le nullità; la nullità relativa all'intervento dell'imputato deve essere rilevata o dedotta entro i termini di cui a questa norma (prima della deliberazione).
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la ricorrente aveva chiesto che fosse applicata, ma la Corte di legittimità non è entrata nel merito per essere il motivo assorbito dalla decisione sulla nullità e dalla prescrizione.
art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004
Prevede ipotesi di estinzione del reato per interventi su beni culturali in presenza di determinate condizioni (p.es. opere rimovibili o rimesso in pristino); la ricorrente sosteneva l'applicabilità analogica, ma la Corte non ha deciso su tale profilo perché ha ritenuto risolutivo il primo motivo e la prescrizione.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (artt. 44, comma 1, lett. c), 64, 71, 65, 72, 83, 95)
Normativa edilizia e sulle violazioni urbanistiche contestate: la Corte d'appello aveva confermato la condanna per opere abusive in zona vincolata e in zona sismica, pur concedendo la non menzione.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. (e successive modifiche)
Norma richiamata nel procedimento inerente le modalità di svolgimento del giudizio e delle comunicazioni processuali; il Procuratore generale si è avvalso delle richieste previste da questa disposizione nell'ambito del suo intervento.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione per l'appello deve rispettare il termine dilatorio previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p.; la sua violazione può costituire una nullità rilevante che può comportare l'annullamento della sentenza di secondo grado se tempestivamente dedotta.
- Le nullità relative all'intervento dell'imputato devono essere dedotte o rilevate nei termini previsti dall'art. 180 c.p.p.; se la difesa solleva la questione prima della deliberazione la Corte è tenuta a valutarla.
- Quando, per effetto di una nullità procedurale, la decisione di merito non è più sostenibile e i reati sono nel frattempo prescritti, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione.
- Le eccezioni sulla natura rimovibile/precaria delle opere o sulla spontanea rimessione in pristino possono, in ipotesi, incidere sulla responsabilità penale (richiamando art. 181 d.lgs. 42/2004), ma restano questioni di merito che richiedono accertamenti istruttori e prova documentale puntuale.
- La semplice verifica informale della notificazione (es. contatto telefonico con il comando) non sostituisce la prova documentale prevista per la validità della notificazione; la relazione formale di notificazione ha valore decisivo.
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