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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22191/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce da un'azione revocatoria accolta in primo grado e confermata in appello, proposta da un padre per ottenere la dichiarazione di inefficacia di atti di trasferimento del patrimonio immobiliare compiuti dal figlio e dalla compagna in favore di un trustee. Il creditore aveva dedotto che tali atti avevano sottratto i beni alla garanzia patrimoniale e reso impossibile il recupero di un credito di euro 20.000, portato da un decreto ingiuntivo relativo a cartelle inerenti società di cui egli era amministratore. Il ricorrente per cassazione ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciando violazione del principio del contraddittorio e delle norme sulle notificazioni (artt. 101, 139, 140 e 159 c.p.c.), sostenendo: che la notifica dell'atto di citazione nei confronti della compagna fosse nulla; che il rifiuto di ricevere l'atto non potesse ritenersi ingiustificato perché ella non era più titolare/rappresentante della ditta presso cui la notifica era stata tentata; che la nullità della notifica avesse inciso sulla possibilità di difendersi e dunque sulla validità dell'intero giudizio; e che, in ogni caso, la notifica nulla non avesse interrotto la prescrizione quinquennale, già maturata. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il trust fosse stato stipulato prima dell'atto di manleva e quindi prima dell'insorgenza del suo debito verso il padre.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sulla nullità della notifica e sulla violazione del contraddittorio non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla regolarità del procedimento notificatorio e sul raggiungimento dello scopo ex artt. 139 e 140 c.p.c., con rifiuto dell'atto privo di valide ragioni. Ha inoltre rilevato un difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riportato il corrispondente motivo di appello e aveva richiamato notifiche e date diverse da quelle valutate dalla Corte territoriale. Le doglianze sul trust e sulla prescrizione sono state considerate assorbite; comunque la Corte ha osservato che l'azione revocatoria riguardava non il trust costitutivo, ma i successivi atti di cessione dei beni al trustee, e che in ogni caso l'appello della compagna aveva costituito un ulteriore atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati, ma è stato disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare errori processuali; nel caso concreto il vizio dedotto è stato ritenuto non scrutinabile perché il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come parametro del principio del contraddittorio, ma la Corte ha escluso la violazione perché la notificazione era stata ritenuta regolare e idonea a raggiungere lo scopo.

  • art. 139 c.p.c.

    La Corte territoriale aveva applicato la norma sulla notificazione presso il domicilio/residenza; la Cassazione ha ritenuto che la doglianza non contrastasse la motivazione fondata sulla regolarità del procedimento notificatorio.

  • art. 140 c.p.c.

    È stata ritenuta correttamente richiamata dalla sentenza impugnata per confermare la validità della notificazione in caso di rifiuto o irreperibilità; il rifiuto dell'atto, seguito dagli adempimenti previsti, non esclude la regolarità della notifica.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità derivata degli atti successivi, ma la censura è stata disattesa perché la notificazione è stata considerata valida o comunque sanata dal raggiungimento dello scopo.

  • art. 2943 c.c.

    La Corte ha osservato che la proposizione dell'appello da parte della compagna costituiva un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, dal quale il termine ricominciava a decorrere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stata accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura processuale è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una tesi incompatibile con la motivazione effettivamente adottata.
  • La deduzione di nullità della notificazione non è sufficiente, da sola, a travolgere il giudizio se il procedimento notificatorio è stato ritenuto regolare o comunque idoneo a raggiungere lo scopo, anche in presenza di rifiuto ingiustificato del destinatario.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, opera il principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare e trascrivere in modo pertinente gli atti rilevanti e il contenuto delle censure già svolte nei gradi di merito.
  • In tema di azione revocatoria, ciò che rileva è l'atto dispositivo concretamente impugnato; eventuali atti presupposti o antecedenti non sono automaticamente oggetto della domanda se non sono stati specificamente colpiti dall'azione.
  • La prescrizione è interrotta dagli atti idonei previsti dalla legge e, una volta intervenuta l'interruzione, il termine ricomincia a decorrere dal nuovo atto interruttivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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