Cassazione Civile, Ordinanza n. 09413/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un dirigente medico di ottenere il compenso per prestazioni aggiuntive svolte nel periodo luglio-novembre 2013. In primo grado la domanda era stata accolta e la struttura sanitaria condannata al pagamento di euro 18.000; in appello, però, la decisione è stata riformata perché la Corte territoriale ha ritenuto che il diritto al compenso per prestazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 3 novembre 2005 e del rinvio all'art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, fosse subordinato a condizioni ulteriori (linee di indirizzo regionali, accordo con l'équipe interessata, regolamento aziendale) che il lavoratore non aveva provato. Nel ricorso per cassazione il dirigente ha sostenuto, con un primo motivo, che la richiesta delle prestazioni aggiuntive sarebbe rimessa alla valutazione discrezionale dell'azienda e che il diritto al compenso sorgerebbe comunque, essendo la tariffa fissata dal contratto collettivo; con un secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che, per il criterio di prossimità della prova, spettasse al datore dimostrare il mancato verificarsi delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva. La controricorrente ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita tardività/notifica, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, perché la notifica della sentenza non era stata provata in modo idoneo con attestazione di conformità e il ricorrente aveva comunque contestato la notifica; nel merito, però, ha rigettato entrambi i motivi. La Corte ha interpretato la disciplina collettiva nel senso che il superamento dei limiti dell'orario di servizio o dei turni di pronta disponibilità non fa sorgere automaticamente il diritto al compenso per 'prestazioni aggiuntive': tale compenso presuppone anche la ricorrenza dei requisiti specifici previsti dai contratti collettivi, cioè il perseguimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli ordinari, l'intesa con l'équipe interessata, il rispetto delle direttive regionali e del regolamento aziendale. Tali elementi sono costitutivi del diritto azionato e devono essere allegati e provati da chi lo fa valere. Poiché la Corte d'appello aveva accertato in fatto che tali presupposti non erano stati dimostrati, la Cassazione ha confermato la decisione di merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 CCNL 3 novembre 2005 per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.
La disposizione disciplina l'orario di lavoro e le prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici; il compenso per le prestazioni aggiuntive è subordinato alla ricorrenza delle condizioni ivi previste e non deriva automaticamente dal solo superamento dell'orario di servizio.
art. 55 CCNL 8 giugno 2000 per la dirigenza medica
Le prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale, per ridurre le liste di attesa o acquisire prestazioni aggiuntive, richiedono accordo con le équipe interessate e rispetto delle direttive regionali.
art. 17 CCNL 3 novembre 2005 per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.
La pronta disponibilità prevede un'indennità specifica e, per i turni eccedenti la soglia ordinaria indicata 'di regola', il diritto alla retribuzione prevista dal contratto; il superamento non si trasforma automaticamente in prestazioni aggiuntive.
Chi fa valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; nel caso di prestazioni aggiuntive, grava sul dirigente medico la prova dei presupposti costitutivi del compenso.
È richiamato per verificare la tempestività del ricorso in difetto di prova idonea della notifica della sentenza.
È richiamato per la rimessione della causa dalla sezione filtro alla sezione semplice.
È richiamato nel contesto del procedimento camerale di legittimità.
È richiamato per escludere la necessità della pubblica udienza in assenza di particolare rilevanza nomofilattica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
È richiamata come legge modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
art. 36 Cost.
È evocato dal ricorrente, ma la Corte osserva che non basta il solo superamento dell'orario per pretendere il compenso delle prestazioni aggiuntive.
Massime di principio
- Il compenso per prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva non matura automaticamente per il solo fatto che il lavoratore abbia reso attività oltre l'orario ordinario o oltre una soglia organizzativa: occorre la prova di tutti i presupposti specificamente richiesti dalla disciplina contrattuale.
- Quando la fonte negoziale subordina il diritto a condizioni ulteriori rispetto alla mera esecuzione della prestazione, tali condizioni assumono natura di elementi costitutivi della pretesa e devono essere allegati e provati da chi agisce in giudizio.
- Il superamento dei limiti della pronta disponibilità dà diritto agli specifici trattamenti economici e, se del caso, al risarcimento del danno, ma non trasforma di per sé la prestazione in 'prestazione aggiuntiva' retribuibile secondo un diverso regime contrattuale.
- Ai fini del riparto dell'onere della prova, non opera un automatismo probatorio a carico del datore di lavoro solo perché la prestazione sia stata eseguita nell'interesse dell'organizzazione: resta a carico del creditore la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato.
- In sede di legittimità, la carenza di attestazione di conformità della documentazione telematica relativa alla notificazione della sentenza non impedisce necessariamente il controllo sulla tempestività del ricorso se la notifica sia comunque contestata dalla parte destinataria.
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