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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15345/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Una società aveva stipulato con un'altra società un contratto del 2012 per la manutenzione di vagoni ferroviari. Nel 2013 erano sorte contestazioni: la società appaltatrice rivendicava il pagamento di fatture non saldate, mentre la committente contestava inadempimenti e inesattezze nell'esecuzione delle prestazioni, aveva interrotto il rapporto e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatrice, chiedeva anche la restituzione di somme già pagate e il risarcimento del danno corrispondente a quanto poi corrisposto a un terzo fornitore incaricato di eseguire la manutenzione dopo la cessazione del rapporto. In primo grado il decreto ingiuntivo era stato revocato solo in parte: erano stati riconosciuti i crediti dell'appaltatrice, negata la ripetizione delle somme già pagate, ma riconosciuto alla committente il danno pari a quanto versato al terzo. La Corte d'appello, su gravame dell'appaltatrice, ha invece riformato la decisione, ritenendo incoerente riconoscere quel danno dopo aver affermato che la risoluzione/recesso della committente era ingiustificata e che la scelta di affidare la manutenzione a terzi era dipesa da una propria determinazione, non causalmente imputabile agli inadempimenti dell'appaltatrice. La committente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra/extra petita sulla illegittimità della risoluzione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il contratto si sarebbe sciolto anche per effetto dell'accettazione del recesso da parte dell'appaltatrice; 3) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e dell'art. 633 c.p.c., lamentando che gli inadempimenti dell'appaltatrice avrebbero dovuto fondare il proprio diritto al risarcimento almeno pari alle somme versate al terzo; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di condanna parziale dell'appaltatrice; 5) nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando la lettura data dalla Corte d'appello alla CTU circa la compatibilità delle attività del terzo con quelle contrattualmente dovute. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, terzo e quinto motivi, e infondato il quarto, osservando in sintesi che: non vi era stata alcuna pronuncia extra petita; il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo, specificamente indicato e discusso, non essendo sufficiente una diversa ricostruzione delle vicende; la censura sugli artt. 1218 e 1223 mirava in realtà a una nuova valutazione del merito; la domanda subordinata non era stata devoluta in appello dalla parte parzialmente soccombente e comunque la sentenza non era viziata per omessa pronuncia; la doglianza sull'art. 115 c.p.c. non denunciava l'utilizzo di prove non introdotte, ma solo una diversa interpretazione della consulenza tecnica. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della committente. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello secondo cui il danno chiesto dalla committente per le somme pagate al terzo non era causalmente imputabile agli inadempimenti dell'appaltatrice, ma derivava dalla scelta autonoma della committente di sciogliere il contratto nonostante l'assenza dei presupposti per il recesso/risoluzione. Ha inoltre escluso i dedotti vizi processuali e di motivazione, ritenendo alcune censure inammissibili perché dirette a rivalutare il merito. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione si configura solo quando la decisione attribuisca beni della vita diversi o maggiori rispetto a quelli domandati o statuisca su questioni estranee al giudizio; non può essere dedotto per la prima volta in cassazione se non specificamente prospettato in appello.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come norma che consente di denunciare la nullità della sentenza o del procedimento per i vizi processuali dedotti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non riguarda questioni, argomentazioni o una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato, testuale o extratestuale, da cui risulti.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato in relazione all'onere di deposito e indicazione degli atti rilevanti per il vizio di omesso esame.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità contrattuale presuppone un inadempimento causalmente rilevante; non basta dedurre genericamente inadempienze marginali se il danno deriva da una scelta autonoma della parte.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento comprende solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; manca il nesso di causalità quando la spesa derivi da una decisione autonoma della parte che scioglie il contratto e si rivolge a terzi.

  • art. 633 c.p.c.

    È menzionato quale base del decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dal creditore per le fatture non pagate.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non ricorre per una contestazione sulla valutazione della CTU.

  • art. 346 c.p.c.

    La parte parzialmente soccombente che intenda ottenere l'accoglimento di una domanda o eccezione non accolta deve proporre appello incidentale, altrimenti si forma il giudicato sul rigetto.

  • art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    È richiamato per il collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione non può essere usato per ottenere in cassazione una revisione della decisione di primo grado se il relativo motivo non è stato specificamente devoluto in appello.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico preciso, decisivo e discusso tra le parti; non basta contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o valorizzare argomentazioni alternative.
  • In tema di responsabilità contrattuale, il risarcimento ex art. 1223 c.c. presuppone un nesso causale immediato e diretto tra inadempimento e pregiudizio; le spese sostenute per una scelta autonoma della parte, come l'affidamento a un terzo dopo uno scioglimento ingiustificato del rapporto, non sono automaticamente imputabili alla controparte.
  • La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte o acquisite fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti la mera lettura delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica.
  • La parte parzialmente soccombente che voglia ottenere in appello il riconoscimento di una domanda o eccezione non accolta deve proporre appello incidentale; il semplice richiamo delle difese di primo grado non evita la formazione del giudicato sul capo sfavorevole.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoCompensazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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