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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00739/2025 del 11/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società cessionaria di credito per ottenere l’ammissione con privilegio ipotecario di un credito già riconosciuto con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della debitrice poi fallita. Il credito era stato ammesso dal giudice delegato al chirografo. La ricorrente sosteneva che il decreto ingiuntivo non opposto acquistasse giudicato per il solo spirare del termine di opposizione ex art. 641 c.p.c., e non solo con il successivo provvedimento di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; denunciava quindi violazione degli artt. 3 Cost., 2909 c.c., 324, 647 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c., chiedendo il riconoscimento dell’efficacia del decreto e della correlata ipoteca giudiziale anche nel concorso fallimentare. Il fallimento resisteva chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la questione fosse già risolta in modo conforme a consolidato orientamento. Ha ribadito che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo con la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., che implica una verifica giurisdizionale della notificazione e del contraddittorio. Poiché tale declaratoria non era intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, il decreto monitorio non era opponibile alla massa, neppure se munito di provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c.; di conseguenza, era inefficace anche l’ipoteca giudiziale iscritta in base a quel decreto. La Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 647 c.p.c. e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, perché l’interpretazione dell’art. 647 c.p.c. è coerente con la cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della dichiarazione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’acquisto del giudicato del decreto ingiuntivo; la Corte nega che il giudicato si formi prima della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla formazione del giudicato; la Corte ribadisce che, per il decreto ingiuntivo non opposto, il giudicato si perfeziona solo con l’ordinanza/decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sul ricorso per cassazione richiamata per incardinare il motivo di censura; il motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo, poiché la questione era già coperta da un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 641 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il decreto ingiuntivo non opposto diventa definitivo allo spirare del termine di opposizione; la Corte esclude questa tesi.

  • art. 642 c.p.c.

    La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non equivale al passaggio in giudicato e non rende il titolo opponibile al fallimento.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà, dopo controllo della notificazione, è attività giurisdizionale necessaria per il formarsi del giudicato formale e sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte distingue tale adempimento dalla vera e propria attività giurisdizionale di verifica prevista dall’art. 647 c.p.c.

  • art. 52 l. fall.

    Una volta intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori; il decreto ingiuntivo non definitivamente esecutivo non è opponibile alla massa.

  • art. 96, comma 2, n. 3 l. fall.

    Richiamato per escludere l’equiparazione tra decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e sentenza non passata in giudicato pronunciata nel contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo con il provvedimento del giudice che lo dichiara esecutivo ex art. 647 c.p.c., dopo la verifica della regolare notificazione.
  • La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c. non anticipa il giudicato e non rende il decreto opponibile alla massa fallimentare.
  • Dopo la dichiarazione di fallimento, i crediti devono essere accertati nel concorso; un decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà prima del fallimento non è opponibile alla procedura concorsuale anche se la declaratoria ex art. 647 c.p.c. intervenga successivamente.
  • L’ipoteca giudiziale iscritta in base a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma non ancora definitivamente esecutivo prima del fallimento non conserva efficacia nei confronti della procedura.
  • La questione di diritto già risolta da un orientamento consolidato della Corte integra il presupposto dell’inammissibilità del motivo ex art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoDecreto ingiuntivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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