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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07814/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da una lite societaria relativa a una società di persone. Alcuni soci hanno dedotto che l'altro socio, attraverso una gestione sostanzialmente esclusiva dell'attività sociale e atti asseritamente pregiudizievoli per il patrimonio sociale, avesse alterato gli equilibri interni e reso legittimo il loro recesso per giusta causa. I medesimi hanno anche chiesto l'adempimento degli obblighi derivanti da una scrittura privata di cessione di quota, con conseguente pagamento del corrispettivo pattuito, oltre al risarcimento del danno. Il socio convenuto ha resistito, negando la legittimità del recesso e chiedendo in via riconvenzionale la nullità o inefficacia del recesso, il risarcimento dei danni, il rimborso delle perdite e la risoluzione dell'accordo di cessione. In primo grado il tribunale ha ritenuto sussistente la giusta causa di recesso e valida la scrittura di cessione di quote; la corte d'appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) la nullità della decisione di primo grado per inosservanza della composizione collegiale del tribunale in materia societaria; 2) l'erronea applicazione della disciplina sul recesso del socio di società di persone, negando la prova della giusta causa; 3) l'erronea applicazione delle norme sullo scioglimento della società per venir meno della pluralità dei soci e sulla liquidazione della quota; 4) la contraddittorietà della motivazione, perché la corte territoriale ha ritenuto contemporaneamente efficace la cessione della quota e il successivo recesso del socio, istituti tra loro incompatibili e produttivi di effetti patrimoniali diversi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibili il secondo e il terzo, e accolto il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto: infondata la censura sulla composizione del tribunale, perché il vizio della sentenza di primo grado, una volta devoluto in appello, si converte in motivo di impugnazione e non può essere fatto valere in cassazione se il giudice d'appello ha deciso nel merito; inammissibili le doglianze sul recesso e sullo scioglimento della società, perché miravano a una rivalutazione del fatto o introducevano questioni nuove non specificamente dedotte in precedenza; fondata invece la censura di contraddittorietà radicale della motivazione, poiché la sentenza d'appello aveva valorizzato contemporaneamente un contratto di cessione di quote e un successivo recesso fondato su fatti incompatibili con quella cessione, incorrendo in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Norme richiamate

  • art. 48 r.d. n. 12/1941

    La disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, imponeva la trattazione collegiale di determinate controversie societarie, comprese quelle aventi ad oggetto rapporti sociali.

  • art. 88 l. n. 353/1990

    Ha sostituito il previgente art. 48 r.d. n. 12/1941, incidendo sulla disciplina della composizione del tribunale nelle materie societarie.

  • art. 50 bis c.p.c.

    Dopo la riforma del giudice unico, la collegialità in materia societaria è rimasta limitata alle ipotesi espressamente previste dalla norma.

  • art. 135 d.lgs. n. 51/1998

    I procedimenti pendenti alla data di efficacia della riforma dovevano essere definiti secondo le regole previgenti nei casi indicati dalla norma, con conseguente applicazione della disciplina sulla composizione del tribunale allora vigente.

  • art. 50 quater c.p.c.

    L'inosservanza delle regole sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale integra un'autonoma causa di nullità della decisione, convertibile in motivo di impugnazione.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per affermare che il vizio relativo alla composizione del tribunale segue il regime delle nullità della sentenza e si deduce come motivo di impugnazione.

  • art. 2285, comma 2, c.c.

    È la norma invocata dai ricorrenti in tema di recesso del socio di società di persone per giusta causa; la Corte però non ne esamina il merito, dichiarando inammissibile la censura per richiesta rivalutazione del fatto.

  • art. 2272 n. 4 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere che il venir meno della pluralità dei soci comporterebbe lo scioglimento della società, ma la doglianza è dichiarata inammissibile perché nuova e non specificamente devoluta.

  • art. 2289 c.c.

    È richiamato per distinguere gli effetti patrimoniali del recesso, che attribuisce al socio il diritto al valore della quota, rispetto alla cessione di quota, che dà titolo al corrispettivo pattuito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È invocato in relazione al vizio motivazionale, ma la Corte fonda l'accoglimento sul contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili della sentenza d'appello.

Massime di principio

  • Il vizio relativo all'inosservanza delle regole sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale integra una nullità autonoma della decisione, soggetta al regime delle nullità della sentenza e deducibile come motivo di impugnazione; se il giudice d'appello decide nel merito, tale vizio della sentenza di primo grado non può essere ulteriormente fatto valere in cassazione come motivo autonomo di cassazione.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione di merito con cui il giudice territoriale abbia ritenuto integrata la giusta causa di recesso del socio, quando il motivo si risolva nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Le questioni nuove, o non specificamente dedotte e documentate nei gradi di merito, sono inammissibili in cassazione; chi le propone deve indicare non solo di averle tempestivamente prospettate, ma anche l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
  • È affetta da vizio motivazionale la sentenza che fondi la decisione su proposizioni tra loro logicamente incompatibili, quando l'ordinamento attribuisce ai fatti valorizzati effetti giuridici reciprocamente esclusivi.
  • La cessione di quota sociale e il recesso del socio sono istituti incompatibili quanto al loro effetto patrimoniale: la prima comporta il pagamento del corrispettivo pattuito, il secondo il diritto al valore della partecipazione; non è logicamente sostenibile attribuire efficacia contemporanea a entrambi senza una coerente ricostruzione della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoAmministratoriImpugnazioni
RamiContrattiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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