Cassazione Penale, Sentenza n. 8384/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Brescia, nell'ambito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art.444 c.p.p., aveva inflitto ad Alessandro Savio un anno di reclusione con sospensione condizionale, contestando l'illegittimità della decisione per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida prevista dall'art.222, comma 2, d.lgs. n.285/1992. Il motivo denuncia la violazione dell'art.448, comma 2-bis, c.p.p. e sostiene che la sanzione amministrativa accessoria era obbligatoria anche in caso di concessione del beneficio della sospensione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato l'ammissibilità del motivo che censura l'omessa applicazione di sanzioni amministrative nell'ambito dell'art.448, comma 2-bis, c.p.p.; ha richiamato la declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n.88/2019) di alcune parti dell'art.222 C.d.S., precisando che la norma impone l'applicazione della sanzione accessoria della revoca ovvero della sospensione della patente di guida per i reati previsti, salvo l'ipotesi in cui il giudice, alla luce dei parametri indicati dalla Corte Costituzionale, possa disporre la sospensione anziché la revoca. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria e rinviata al Tribunale di Brescia per un nuovo esame sul punto, affinché provveda ad applicare la revoca o la sospensione della patente secondo i parametri indicati.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'omicidio colposo, titolo del reato contestato a Savio (reato di cui all'art.589 c.p.).
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), procedura adottata nel caso concreto.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, ma è ammesso il motivo che censuri l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie (giurisprudenza Sez. U. Melzani).
art.222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)
Stabilisce che alla condanna per determinate fattispecie (artt. 589-bis e 590-bis c.p.) consegue la revoca della patente; la Corte Costituzionale (n.88/2019) ha dichiarato illegittima la parte che non consentiva al giudice, in alternativa alla revoca, di applicare la sospensione quando non ricorrono circostanze aggravanti.
Sentenza Corte Costituzionale n.88/2019
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte di art.222 C.d.S. che non permetteva al giudice di disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca nelle ipotesi non aggravate; consente quindi una valutazione discrezionale (revoca o sospensione) nei limiti indicati.
Sez. U, n.21369 del 26/09/2019 (Melzani)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha ammesso la censura in cassazione relativa all'omessa applicazione di sanzioni amministrative nell'ambito dell'art.448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) occorre verificare espressamente l'applicazione o meno delle sanzioni amministrative accessorie; l'omissione è impugnabile in cassazione anche se l'art.448 c.p.p. limita i motivi di ricorso.
- Per reati riconducibili a quelli contemplati dall'art.222, comma 2, C.d.S. (reati stradali gravi) il giudice deve disporre la sanzione accessoria della revoca o, ove consentito dalla giurisprudenza costituzionale e nei limiti dei parametri indicati, la sospensione della patente; l'assenza di una decisione su tale punto può determinare l'annullamento limitato della sentenza con rinvio.
- La Corte Costituzionale ha autorizzato la possibilità di sostituire la revoca con la sospensione quando non sussistono circostanze aggravanti previste dalle norme specifiche; pertanto in casi analoghi il giudice deve motivare la scelta tra revoca e sospensione in relazione alle circostanze del fatto e ai parametri stabiliti dalla Corte Costituzionale.
- Se la sanzione accessoria obbligatoria non è stata pronunciata, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quell'omissione e rinviare al giudice di merito per riesaminare esclusivamente la statuizione amministrativa accessoria.
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