Cassazione Penale, Sentenza n. 7613/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP. Il PM denunciava violazione di legge (artt. 325, 125 co. 3 e 649 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che non sussistesse il ne bis in idem tra il procedimento milanese e quello bresciano perché trattavano fattispecie diverse (art. 10‑quater, co. 1 vs co. 2, D.Lgs. n. 74/2000), soggetti e importi differenti, e contestando altresì l'esclusione di taluni crediti dal computo del quantum indebitamente compensato
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del PM fondato: ha ricostruito i criteri di "idem factum" e l'operatività del ne bis in idem in sede cautelare, ha rilevato che le vicende penali trattate a Milano e a Brescia non riguardavano il medesimo fatto storico (diversa configurazione del credito - "inesistente" vs "non spettante" -, diverse persone coinvolte, importi e prove acquisite) e che il decreto di sequestro bresciano si fondava su elementi nuovi e diversi. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rimesso il giudizio al tribunale del riesame di Brescia per nuovo esame
Norme richiamate
art. 10‑quater D.Lgs. n. 74/2000
Distinzione tra comma 1 (utilizzo di crediti "non spettanti") e comma 2 (utilizzo di crediti "inesistenti"): rilevante per valutare identità del fatto e l'elemento soggettivo richiesto per il reato
"l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto"
Il principio del ne bis in idem va applicato con una nozione sostanziale di "medesimo fatto" (criterio storico‑naturalistico: condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona). In sede cautelare l'effetto preclusivo opera limitatamente agli elementi già valutati nella precedente iniziativa cautelare
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
"nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato"
Ha orientato la Corte costituzionale e la giurisprudenza verso una valutazione naturalistica dell'identità del fatto ai fini del divieto di bis in idem
art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997
Definizione normativa di "credito inesistente": manca il presupposto costitutivo e la sua inesistenza non è riscontrabile tramite i controlli automatici e formali; utile per distinguere "inesistente" da "non spettante"
artt. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. n. 600/1973 e art. 54‑bis D.P.R. n. 633/1972
Strumenti di controllo automatizzato/formale che, se idonei a rilevare l'irregolarità, segnano la differenza tra credito "non spettante" (rilevabile con controlli) e credito "inesistente" (non rilevabile tramite controlli formali)
Norme processuali invocate dal PM con riferimento a vizi procedurali e competenza/impugnazioni; la Corte ha esaminato la violazione di legge dedotta rispetto all'applicazione dell'art. 649 c.p.p.
Massime di principio
- Per valutare il ne bis in idem va adottata una nozione sostanziale di "medesimo fatto": occorre confrontare la concreta configurazione storico‑naturalistica del fatto (condotta, evento, tempo, luogo, persona), non la sola qualificazione giuridica astratta
- Il divieto di ne bis in idem opera anche in sede cautelare ma limitatamente agli elementi già valutati nella precedente iniziativa cautelare: nuove indagini, elementi probatori sopravvenuti, diverso titolo di reato o diversi soggetti possono legittimare una nuova misura cautelare
- Nella materia dei crediti d'imposta è fondamentale distinguere tra "credito inesistente" e "credito non spettante": la prima ipotesi presuppone l'assenza del presupposto costitutivo e l'impossibilità di riscontro tramite controlli formali; la seconda è invece rilevabile con i controlli e ha diversa rilevanza penale e sanzionatoria
- Per invocare la duplicazione di un vincolo cautelare non è sufficiente il confronto formale dei provvedimenti: il giudice deve esaminare la complessiva attività istruttoria e gli elementi probatori posti a fondamento dei singoli decreti
- Se l'autorità che dispone la cautela può dimostrare l'esistenza di "quid novi" (nuove prove, sviluppi investigativi, diversa esigenza cautelare o diverso nucleo probatorio), la reiterazione del vincolo reale non integra di per sé una violazione del ne bis in idem cautelare
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