Cassazione Penale, Sentenza n. 20353/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione del diritto di difesa e nullità assoluta (art.178 lett. c) cod. proc. pen.) per inosservanza della normativa emergenziale (art.83 dl 18/2020 conv. in legge 27/2020) in relazione agli artt.178 comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen. Sosteneva che il termine per depositare nuovi motivi di appello (art.585 comma 4 cod. proc. pen.) scadeva il 3 maggio 2020, periodo ricompreso nella sospensione degli atti disposta dall'art.83, sicché l'udienza tenuta il 19 maggio 2020 senza la presenza del difensore di fiducia avrebbe violato il suo diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la prima udienza era stata fissata il 14 novembre 2019 e pertanto il termine per depositare nuovi motivi va calcolato rispetto a quella prima citazione, risultando già decaduto prima della sospensione prevista dall'art.83. Ha inoltre precisato che, comunque, l'art.83 disponeva la sospensione solo per il periodo 9 marzo-11 maggio 2020 e che l'udienza del 19 maggio 2020 non rientrava nella sospensione; le parti erano state avvisate e l'udienza è stata regolarmente celebrata con difensore d'ufficio. Per questi motivi non è stata ravvisata alcuna nullità insanabile e il ricorso è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art.616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art.83 decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 (conv. con legge 24 aprile 2020 n.27)
sospensione del decorso dei termini e rinvio d'ufficio delle udienze nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020
la sospensione opera solo per il periodo indicato e si applica alle udienze fissate nel medesimo intervallo e ai termini la cui decorrenza ricade in quel periodo; non comporta automaticamente il differimento di udienze fissate al di fuori di tale arco
art.585 comma 4 cod. proc. pen.
stabilisce il termine per la presentazione di nuovi motivi di appello, che va calcolato con riferimento alla prima udienza in cui l'imputato è ritualmente citato
art.178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
prevede la nullità assoluta per violazioni riguardanti l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato; va valutata caso per caso e non si applica automaticamente se dall'istruttoria emerge che il diritto di difesa non è stato sostanzialmente compromesso
disciplina gli effetti delle nullità; la Corte ha ritenuto che non sussistevano nullità insanabili derivanti dalla celebrazione dell'udienza
art.606 lett. c) cod. proc. pen.
motivo di impugnazione invocato per violazione di norme procedurali; valutato e ritenuto manifestamente infondato
consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per ricorso infondato; applicata per determinare l'importo di euro 3.000
norma sostanziale citata in sentenza relativa alla sospensione condizionale della pena e alle condizioni imposte dal Tribunale in primo grado
Massime di principio
- Il termine per depositare nuovi motivi di impugnazione si calcola con riferimento alla prima udienza in cui l'imputato è regolarmente citato; un successivo rinvio per iniziativa difensiva non sposta automaticamente tale termine.
- La sospensione prevista dall'art.83 dl 18/2020 si applica solo alle udienze fissate nel periodo indicato (9 marzo - 11 maggio 2020) e ai termini la cui decorrenza cadeva in quel periodo; le udienze fissate fuori da quell'intervallo non sono automaticamente rinviate.
- L'assenza del difensore di fiducia non determina automaticamente una nullità insanabile: va verificato se il diritto di difesa sia stato sostanzialmente compromesso (es. se era presente altro difensore, se la parte è stata regolarmente avvisata).
- Per contestare validamente la celebrazione di un'udienza durante il periodo emergenziale è necessario dimostrare che la prima citazione/termine iniziale fosse tale da far ricadere la scadenza nel periodo di sospensione; altrimenti il motivo è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- In situazioni analoghe è consigliabile produrre documentazione sulla data di prima citazione, sulle comunicazioni ricevute e sull'eventuale impossibilità oggettiva di comparire, oltre a chiedere tempestivamente misure cautelari o istanze di rinvio se il calendario ricade nel periodo di sospensione.
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