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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05515/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. Resta ferma l'affermazione di responsabilità pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza, contestato per un fatto commesso il 20 aprile 2019. I motivi del ricorso, per quanto emerge dall'ordinanza, erano tre: 1) dedotta erroneità della decisione in relazione al regime della sospensione della prescrizione, con contestazione dell'applicazione della disciplina introdotta dall'art. 1 della legge n. 103 del 2017; 2) dedotta nullità per omesso avviso ex art. 545-bis c.p.p. in tema di sanzioni sostitutive, assumendo che la Corte non avesse dato l'avviso dopo la lettura del dispositivo; 3) censura sul diniego delle attenuanti generiche, ritenuto non adeguatamente giustificato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo incompatibile con il principio di diritto delle Sezioni Unite sulla disciplina intertemporale della sospensione del corso della prescrizione; ha escluso la nullità prospettata sul secondo motivo perché la difesa non aveva specificamente chiesto in appello l'applicazione di sanzioni sostitutive e perché l'omesso avviso non integra nullità; ha dichiarato manifestamente infondato il terzo motivo, essendo stata motivata la negazione delle attenuanti generiche in ragione del comportamento negativo tenuto dall'imputata subito dopo il fatto.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    Individua il reato contestato, relativo alla guida in stato di ebbrezza, per il quale è stata confermata la responsabilità.

  • art. 159 cod. pen.

    Richiamato per la disciplina della sospensione del corso della prescrizione nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza indicato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    Norma che ha introdotto il regime della sospensione del corso della prescrizione richiamato come applicabile ai fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Citata per escludere che abbia abrogato retroattivamente la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta nel 2017.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Citata per escludere che abbia determinato un effetto abrogativo retroattivo della disciplina previgente; per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la nuova disciplina a sistema.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma sull'avviso in tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; la sua omissione, in assenza di specifica richiesta difensiva, non determina nullità della sentenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa, senza effetti retroattivi delle successive riforme abrogative o modificative, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite.
  • In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice non ha un dovere automatico di proporre all'imputato la misura sostitutiva; l'avviso di cui all'art. 545-bis c.p.p. presuppone che la questione sia concretamente posta e che ricorrano i presupposti per la valutazione giudiziale.
  • L'omesso avviso ex art. 545-bis c.p.p. non determina di per sé nullità della sentenza quando la difesa non abbia specificamente richiesto in appello l'applicazione di sanzioni sostitutive.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente, anche fondata sul comportamento dell'imputato immediatamente successivo al fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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