Cassazione Civile, Ordinanza n. 15745/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cedente)
La controversia
La lite nasce da un preliminare del 15 dicembre 2008 con cui una società titolare di un bar si obbligava a cedere a una persona fisica l'azienda per il prezzo di euro 165.000, con rilascio da parte della promissaria cessionaria di tre cambiali da euro 5.000 ciascuna, qualificate anche come caparra confirmatoria. Poiché le cambiali non venivano onorate, la società chiedeva decreti ingiuntivi per il loro pagamento; l'altra parte proponeva opposizione, chiedendo la revoca dei decreti e, in via riconvenzionale, l'annullamento o la risoluzione del preliminare per inadempimento della promittente cedente e la restituzione del doppio della caparra. La società resisteva e, in via riconvenzionale rispetto all'opposizione, chiedeva l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. La Corte d'appello rigettava l'appello principale della cessionaria, accoglieva quello incidentale della società, confermava i decreti ingiuntivi e pronunciava il trasferimento dell'azienda ex art. 2932 c.c. La ricorrente in Cassazione deduceva sei motivi: nullità del preliminare per indeterminatezza dell'oggetto; insussistenza dei presupposti per l'esecuzione specifica, anche per difetto di verifiche su autorizzazioni, cessazione dell'attività e subordinazione alla locazione dell'immobile; cessazione della materia del contendere per la chiusura dell'esercizio; omesso esame e violazione delle norme sulla diffida ad adempiere e sulla preclusione all'azione ex art. 2932 c.c.; impossibilità per la controparte di chiedere il pagamento di caparra e acconto dopo la diffida risolutiva; omesso esame dell'illegittima parcellizzazione del credito ai fini monitori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i motivi, affermando, tra l'altro, che le questioni relative alla nullità del preliminare per indeterminatezza dell'oggetto e alla mancanza dei presupposti dell'art. 2932 c.c. non risultavano adeguatamente e specificamente devolute nei gradi di merito; che l'oggetto del contratto era sufficientemente determinato negli elementi essenziali, senza necessità di indicare tutti i particolari; che la domanda di esecuzione specifica proposta dalla promittente cedente implicava la disponibilità ad adempiere; che l'interesse ad agire per l'esecuzione in forma specifica permaneva nonostante la cessazione dell'attività commerciale; che la diffida ad adempiere non precludeva in concreto la successiva richiesta di esecuzione del contratto, potendo il diffidante rinunciarvi anche per fatti concludenti; e che le somme versate a titolo di caparra confirmatoria erano comunque imputabili al prezzo in presenza della domanda ex art. 2932 c.c. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base dei ricorsi monitori per ottenere il pagamento delle cambiali rimaste insolute.
l'oggetto del contratto è sufficientemente determinato quando risultino indicati gli elementi essenziali, senza che occorra descrivere ogni particolare del bene o dell'azienda.
invocato in relazione alla dedotta nullità del preliminare, ma la Corte ha escluso la nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
richiamato per il rilievo officioso della nullità, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
la domanda di esecuzione in forma specifica è stata ritenuta ammissibile e fondata; la proposizione della domanda da parte del promittente cedente è stata letta come manifestazione di disponibilità ad adempiere.
la preclusione alla domanda di esecuzione specifica è stata ritenuta operante nel processo, ma rinunciabile dal diffidante anche con comportamenti concludenti.
la diffida ad adempiere non è stata considerata, nel caso concreto, ostativa in modo definitivo alla successiva domanda di esecuzione del contratto, essendo stata rinunciata di fatto dalla parte che l'aveva inviata.
le somme versate come caparra confirmatoria sono state considerate imputabili al prezzo quando la parte chiede l'esecuzione del contratto, non la sua risoluzione.
l'interesse ad agire per l'esecuzione specifica è stato ritenuto persistente nonostante la cessazione dell'esercizio commerciale.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la rituale deduzione dell'eccezione, senza accoglimento.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la tempestività delle difese e delle eccezioni, ma senza rilievo decisivo.
citato con riferimento alla memoria conclusiva in cui era stata riproposta la questione della preclusione all'art. 2932 c.c.
norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha escluso che potessero proporsi nuove questioni di diritto o nuove contestazioni di fatto non trattate nei gradi di merito.
comma 1-quater; comma 1-bis
sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'oggetto del contratto è validamente determinato, ai fini dell'art. 1346 c.c., quando risultino indicati gli elementi essenziali del bene o dell'azienda trasferita; non è necessaria l'enunciazione di ogni dettaglio accessorio o organizzativo.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito; chi le deduce deve dimostrare in modo specifico e autosufficiente di averle già ritualmente introdotte.
- La domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. presuppone, ma al tempo stesso può implicare, la disponibilità della parte istante ad adempiere la propria prestazione secondo il sinallagma contrattuale.
- La diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. non produce un effetto risolutivo irretrattabile: la parte che l'ha inviata può rinunciare all'effetto risolutivo, anche per facta concludentia, e proseguire nell'esecuzione del contratto.
- Quando la parte insiste per l'esecuzione del preliminare e chiede il trasferimento ex art. 2932 c.c., le somme versate a titolo di caparra confirmatoria possono essere imputate al prezzo, non essendo compatibile con tale richiesta l'assunto di un definitivo scioglimento del rapporto.
- L'interesse ad agire per l'esecuzione specifica permane se la prestazione dedotta in giudizio conserva utilità giuridica, anche quando l'attività economica oggetto del rapporto abbia cessato di essere esercitata.
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