Cassazione Civile, Ordinanza n. 10843/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di un concordato preventivo presentato da una società che aveva ceduto in blocco i rami d'azienda a un terzo e aveva chiesto l'omologazione della proposta dopo l'esclusione dal voto di alcuni soggetti collocati nella classe dei creditori postergati in conflitto di interessi. I ricorrenti principali, costituiti dalla società creditrice originaria, da due soci e da un soggetto che aveva ricevuto in donazione le quote di uno dei soci, avevano reclamato contro la sentenza di omologazione deducendo: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del donatario delle quote; l'illegittimità dell'esclusione dal voto per conflitto di interessi; l'erronea qualificazione dei crediti come postergati; l'omessa pronuncia su specifiche contestazioni circa l'assenza dei presupposti del controllo/collegamento societario e dei finanziamenti soci; la violazione dei principi di massimizzazione dell'attivo e di tutela del ceto creditorio; l'erroneità della cessione in blocco degli impianti invece della vendita frazionata; l'illegittimità dell'operazione di fusione; la sovrastima del passivo; e le spese di lite. La società debitrice, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che il reclamo fosse inammissibile perché i creditori che avevano solo presentato osservazioni nella fase pre-omologazione non avevano assunto formalmente la qualità di parte nel giudizio di omologazione, non avendo depositato memoria ex art. 48, comma 2, CCII.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della società debitrice, ritenendo fondato il motivo secondo cui i soggetti che avevano soltanto formulato osservazioni nella fase anteriore all'omologazione, senza costituirsi nel giudizio di omologazione con memoria ex art. 48, comma 2, CCII, non avevano assunto la qualità di parte necessaria a proporre reclamo ex art. 51 CCII. Da ciò ha fatto discendere l'inammissibilità del ricorso principale. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo fondato su omesso esame di un fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata specificazione del fatto storico decisivo e delle difese di merito.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e trascriverne i passaggi essenziali; la mancanza di tali indicazioni rende inammissibile il motivo.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'esclusione dal voto per conflitto di interessi.
art. 24 Cost.
Invocato in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Richiamato per contestare la qualificazione dei crediti come postergati.
Usato dalla Corte d'appello per escludere l'interesse ad agire rispetto alla contestazione della postergazione; in cassazione la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del reclamo.
Richiamato per le censure di omessa pronuncia; la Corte non ha esaminato nel merito tali doglianze perché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile.
Invocati dai ricorrenti in relazione ai principi di massimizzazione dell'attivo, tutela del ceto creditorio e verifica del piano concordatario.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sull'assetto del concordato e sulla tutela della garanzia patrimoniale.
art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU
Invocato con riferimento alla proporzionalità dell'incidenza della procedura concorsuale sulle posizioni creditorie.
Richiamato in relazione alla censura sull'operazione di fusione.
Richiamato in relazione alla censura sull'operazione di fusione.
Richiamato tra le norme relative al procedimento di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi.
La Corte afferma che, nel giudizio di omologazione, la qualità di parte si acquista con la costituzione mediante memoria ex art. 48, comma 2, CCII; le sole osservazioni ex art. 107, comma 4, CCII non bastano.
Il reclamo contro il decreto di omologazione spetta solo a chi abbia assunto formalmente la qualità di parte nel giudizio di omologazione.
Norma richiamata per la comunicazione ai creditori del piano e dell'avviso di voto.
Norma richiamata per la comunicazione dell'elenco dei creditori legittimati al voto.
Norma che consente la presentazione di osservazioni da parte dei creditori esclusi dal voto o contestanti la classazione.
Norma richiamata per il provvedimento del giudice delegato sulle osservazioni ai soli fini del voto.
Norma richiamata per la conferma dell'esclusione dal voto dei creditori in conflitto di interessi.
Richiamato per la richiesta di omologazione nonostante il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese e alla censura sulla liquidazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali.
Massime di principio
- Nei giudizi di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi, il reclamo ex art. 51 CCII è proponibile solo da chi abbia assunto formalmente la qualità di parte nel giudizio di omologazione, e non da chi si sia limitato a presentare osservazioni nella fase anteriore.
- Le osservazioni ex art. 107, comma 4, CCII e il provvedimento del giudice delegato reso ai soli fini del voto non sostituiscono la costituzione nel giudizio di omologazione prevista dall'art. 48, comma 2, CCII.
- In cassazione, il motivo che deduce omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico discusso, né trascrive o indica specificamente gli atti processuali rilevanti, in violazione dell'onere di autosufficienza.
- La legittimazione dell'azionista o del socio a contestare una procedura concorsuale dipende dalla deduzione e dalla prova della concreta incidenza negativa della soluzione adottata sul valore della partecipazione; la mera qualità di socio non è sufficiente.
- Le questioni relative alla qualificazione del credito come postergato, alla collocazione in classe e al conflitto di interessi assumono rilievo processuale e sostanziale, ma nel giudizio di omologazione la loro deducibilità in impugnazione resta subordinata alla formale partecipazione al giudizio stesso.
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