Cassazione Civile, Ordinanza n. 08584/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da più eredi di un assicurato deceduto nei confronti dell'INPS per ottenere la corresponsione dei ratei di pensione di reversibilità maturati dal de cuius. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo formatosi il giudicato su una precedente decisione. In appello, a seguito dell'interruzione del giudizio dovuta alla sospensione dall'albo dell'unico difensore originario, la Corte territoriale aveva poi dichiarato estinto il processo per mancata tempestiva riassunzione. La ricorrente per cassazione deduceva, con due motivi, che: 1) il termine per riassumere non sarebbe mai iniziato a decorrere perché non vi sarebbe stata comunicazione dell'interruzione al difensore sospeso né alla parte personalmente; 2) la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato la disciplina sulla riassunzione perché il mandato al difensore era stato revocato, circostanza che renderebbe inapplicabile la giurisprudenza sull'onere del difensore sospeso di riattivarsi alla cessazione della sospensione. L'INPS resisteva chiedendo il rigetto del ricorso e sollevava anche eccezione di invalidità della procura, respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione dell'INPS sulla validità della procura, ritenendo sufficiente l'autenticazione in Italia e la riferibilità della procura al giudizio di cassazione. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi: ha ritenuto corretta la declaratoria di estinzione del giudizio perché, nel caso di interruzione per sospensione del difensore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre dalla cessazione della sospensione e il difensore già costituito ha l'onere di riattivarsi senza necessità di nuova procura o nuova costituzione; ha inoltre giudicato inammissibile la censura sulla revoca del mandato, perché la Corte d'appello aveva già valutato e escluso la prova di una revoca valida, e la doglianza mirava in realtà a un riesame del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro di legittimità per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la Corte esclude che le censure integrino una reale violazione normativa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la censura per omesso esame di un fatto decisivo è dichiarata inammissibile quando la circostanza invocata è stata in realtà esaminata e valutata dal giudice di merito.
richiamato in tema di interruzione del processo e prosecuzione del giudizio dopo l'evento interruttivo.
richiamato tra le norme sulla disciplina dell'interruzione e della prosecuzione del processo.
richiamato per la riassunzione del processo interrotto e per il dies a quo del relativo termine.
richiamato quale norma che fissa il termine decadenziale per la riassunzione/prosecuzione del processo interrotto.
richiamato tra le norme la cui violazione viene dedotta, ma la Corte esclude che vi sia omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato ai fini della ripartizione dell'onere della prova, in particolare rispetto alla prova della conoscenza o dell'invalidità della procura e della revoca del mandato.
viene valorizzato per affermare che la procura su foglio separato, con autentica e congiunzione topografica all'atto, soddisfa il requisito della specialità.
richiamato per il requisito di specialità della procura nel ricorso per cassazione, ritenuto integrato dalla congiunzione al ricorso.
richiamato tra le norme invocate sulla revoca del mandato e sul giudicato, ma senza che sia ravvisata una violazione censurabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo interrotto per sospensione del difensore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre dalla cessazione della sospensione, perché il difensore già costituito è tenuto a riattivarsi tempestivamente senza necessità di nuova procura o nuova costituzione della parte.
- La conoscenza legale dell'ordinanza di interruzione non è necessaria, in tale ipotesi, per far decorrere il termine di riassunzione; la protezione della parte opera diversamente solo nei casi di definitiva cessazione dello ius postulandi.
- La procura al ricorso per cassazione è valida, ai fini del requisito di specialità, quando sia su foglio separato, autenticata e congiunta topograficamente all'atto, purché sia riferibile al giudizio di legittimità e non emergano elementi univoci di non riferibilità.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il fatto asseritamente omesso è stato in realtà esaminato e valutato dal giudice di merito; in tal caso la doglianza mira surrettiziamente a ottenere un riesame del merito.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, poiché ciò integra una censura di merito non consentita in cassazione.
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