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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43668/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse la richiesta di riesame di Carotenuto e aveva respinto la richiesta di restituzione dell'arma da parte di Russo. I motivi denunciati includevano: nullità/inefficacia del provvedimento per mancato rispetto dei termini di deposito della motivazione (art. 309 c.10 c.p.p.), vizio di motivazione per richiamo a precedenti argomentazioni già annullate dalla Cassazione, mancata considerazione/assunzione di prove decisive, errata applicazione delle norme penali (artt. 612 e 339 c.p.) con riguardo alla qualificazione della condotta come minaccia aggravata senza prova dell'uso dell'arma, e la mancata motivazione circa il periculum legato alla disponibilità dell'arma in dotazione all'agente di polizia penitenziaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistente l'interesse ad impugnare anche per Carotenuto e ha accolto i ricorsi, ritenendo il primo motivo assorbente: le motivazioni dell'ordinanza impugnata sono state depositate tardivamente (depositate 49 giorni dopo la decisione, oltre i termini ordinari di 30 giorni e anche il limite di 45 giorni non era stato fissato). Per tale violazione procedurale l'ordinanza è stata annullata senza rinvio, è stata dichiarata l'inefficacia del decreto di sequestro preventivo del 21/12/2021 e ordinata la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto.

Norme richiamate

  • art. 309 c. 10 cod. proc. pen.

    Il termine a pena di inefficacia per il deposito della motivazione dell'ordinanza di riesame decorre dal deposito in cancelleria del dispositivo; il mancato deposito entro i termini (30 giorni o, se motivato, il limite di 45 giorni) determina l'inefficacia del provvedimento.

  • art. 322 e ss. cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale in ordine alle richieste di riesame avverso provvedimenti come il sequestro preventivo; richiamato per inquadrare la natura del riesame svolto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

  • art. 125 c. 3 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme la cui violazione è dedotta dai ricorrenti con riferimento alla regolarità del procedimento cautelare e dei relativi atti motivazionali.

  • art. 324 c. 7 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai presunti vizi procedurali e motivazionali dell'ordinanza di riesame.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai vizi di motivazione e all'assunzione delle prove; la Corte valuta l'osservanza delle regole di motivazione nelle decisioni cautelari.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le censure proposte (nullità, vizio di motivazione, violazioni di norme processuali e sostanziali).

  • artt. 612 e 339 cod. pen.

    Norme sostanziali contestate in relazione all'ipotesi di minaccia aggravata e all'aggravante prevista dall'art. 339; i ricorrenti contestavano la qualificazione del fatto senza prova dell'uso dell'arma.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento alla presunta inammissibilità della richiesta di riesame; la Corte ha comunque riconosciuto l'interesse di Carotenuto a impugnare.

  • art. 173 disp. att. c.p.p. (ad-173)

    Norma procedurale richiamata per i limiti della riproduzione dei motivi in cassazione; la vicenda è stata trattata nei limiti indicati da questa disposizione.

Massime di principio

  • Il termine per il deposito delle motivazioni delle ordinanze di riesame decorre dal deposito in cancelleria del dispositivo; il mancato rispetto di tali termini (30 giorni, salvo indicazione del termine più lungo di 45 giorni) può rendere inefficace il provvedimento impugnato.
  • Una persona nei cui confronti è stato disposto il medesimo sequestro ha interesse concreto ad impugnare anche se l'oggetto materiale fosse nella disponibilità esclusiva di altro soggetto; l'inammissibilità per carenza di interesse non può essere affermata se il sequestro riguarda formalmente anche il soggetto che impugna.
  • Il vizio di motivazione è una leva efficace in sede di cassazione quando la tardiva o carente motivazione incide sui diritti delle parti; richiamare in modo sostanzialmente non autonomo precedenti argomentazioni, soprattutto se già censurate, può rendere vulnerabile la decisione.
  • Nel valutare la sussistenza del periculum e del fumus per misure cautelari reali (es. sequestro di arma) il giudice deve spiegare in modo specifico come la disponibilità dell'arma possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato; l'ordine professionale o la qualità dell'intestatario non sostituisce una motivazione specifica.
  • Le censure relative alla qualificazione giuridica del fatto (es. minaccia aggravata senza prova dell'effettivo uso dell'arma) richiedono attenzione: il sequestro probatorio può essere legittimo senza prova di uso immediato, ma la motivazione deve connettere la misura agli elementi fattuali e di rischio emersi dagli atti.

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