Cassazione Penale, Sentenza n. 00815/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (6/2/2024 Tribunale di Monza, confermata dalla Corte d'appello di Milano l'11/06/2025) per il reato previsto dagli artt. 4 L.110/75 e 99 c.p., contestando: (1) nullità e violazioni procedurali relative alla mancata valutazione/formalità del "concordato in appello" ex art. 599 bis e correlati (art. 178, 180 c.p.p.), con censura di inammissibilità per tardività; (2) vizio di motivazione e insufficienza della prova dell'elemento soggettivo circa la disponibilità/consapevolezza del possesso delle armi trovate nell'auto (coltello, taglierino, martelletto), deducendo che il veicolo era di proprietà della compagna e gli oggetti erano nel vano passeggero occupato da terzo; (3) erronea applicazione delle norme sulle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e violazione del diritto al silenzio, con richiesta di riconoscimento delle attenuanti e revisione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che la richiesta di concordato fosse stata depositata il giorno prima dell'udienza e, comunque, che la domanda fosse viziata dall'omessa menzione di una sentenza cui chiedere la continuazione (quella menzionata in memoria è divenuta irrevocabile dopo il termine per proporre l'appello), con conseguente inammissibilità. Sul secondo motivo ha confermato che la motivazione è logicamente fondata su elementi indiziari concordanti (disponibilità dell'auto, visibilità degli oggetti, assenza di giustificazione dell'imputato) idonei a supportare la condanna. Sul terzo ha ritenuto legittima la negazione delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; il diritto al silenzio non è stato usato come elemento negativo ma la valutazione è caduta sull'assenza di elementi che giustificassero il beneficio e sui precedenti penali. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa al possesso e detenzione di armi: la Corte ha ritenuto sussistente il reato in base a elementi di fatto e prova indiziaria circa la disponibilità delle armi nell'autovettura
Norma sulla continuazione o altresì riferimento di specifica fattispecie penale collegata alla condanna: utilizzata per inquadrare la fattispecie contestata
Disciplina del concordato in appello: la Corte ha richiamato i termini/formalità (richiesta nelle forme ex art. 589 e termine a pena di decadenza), ritenendo che la richiesta depositata il giorno prima dell'udienza fosse tempestiva ma non sufficiente in presenza di omissioni nell'atto di appello
art. 599 bis terzo comma bis c.p.p.
Richiamata nella censura di nullità; la Corte ha valutato le eccezioni e concluso per l'inammissibilità del motivo per mancata menzione della sentenza cui si chiedeva la continuazione
primo comma lett. b) e c)
Norme sulle nullità e inutilizzabilità: invocate dal ricorrente per sostenere la nullità della deliberazione sulla richiesta di concordato, ma ritenute non sussistenti dalla Corte
Ulteriore richiamo alle norme sulle nullità processuali; la Corte non ha ravvisato i vizi dedotti
Richiamata per le forme della dichiarazione e rinuncia nell'ambito del concordato; la Corte ha valutato la correttezza formale della richiesta depositata
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; i motivi prospettati (nullità, vizio di motivazione, applicazione di legge) sono stati esaminati e rigettati come infondati o inammissibili
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi tali da riconoscerle all'imputato e ha motivato la decisione anche sulla base dei precedenti penali
Regole sulla determinazione della pena: richiamata nella censura sulla gravità del reato e sulla mancata concessione delle attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione perché le attenuanti non sono state riconosciute
Norma sulla condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Richieste di concordato in appello devono rispettare le forme e i termini stabiliti (indicazione della sentenza cui si chiede la continuazione e deposito nei termini): omissioni possono determinarne l'inammissibilità
- La possibilità di chiedere la continuazione con altra sentenza richiede che quella sentenza sia menzionata nell'atto di appello; non è possibile invocare continuazione con sentenze divenute irrevocabili dopo il termine di proposizione dell'appello
- La prova dell'elemento soggettivo può essere desunta da un quadro indiziario: disponibilità del veicolo, visibilità degli oggetti, assenza di giustificazione e precedenti dell'imputato possono fondare la condanna anche in assenza di prova diretta
- Il diritto al silenzio non impedisce la valutazione complessiva della personalità e della colpevolezza, ma la sola astensione dall'esame non costituisce di per sé motivo legittimo per riconoscere o negare attenuanti; è necessario che emergano elementi positivi favorevoli per concederle
- Le censure di nullità processuale richiedono la dimostrazione di vizi formali rilevanti e specifici; la semplice asserzione di violazione non è sufficiente se il complesso motivazionale della sentenza risulta congruo e supportato da elementi di fatto
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