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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17648/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (aggiudicataria)

La controversia

Nel corso di una procedura di esecuzione immobiliare, un professionista delegato alla vendita senza incanto aggiudicava i beni immobili a una società offerente, escludendo un’altra offerente per asserita mancata adeguata documentazione dei poteri di firma del soggetto che aveva sottoscritto l’offerta. La società esclusa proponeva reclamo al giudice dell’esecuzione ex art. 591-ter c.p.c.; il reclamo veniva accolto con ordinanza che revocava l’aggiudicazione e disponeva la ripetizione della gara tra gli offerenti originari. La società aggiudicataria proponeva quindi opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso tale ordinanza, ma il tribunale rigettava l’opposizione. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 591-ter e 571 c.p.c., nonché dell’art. 157 c.p.c., sostenendo in sostanza l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione e della rinnovazione della gara.

La decisione

La Corte ha dichiarato che l’opposizione agli atti esecutivi non avrebbe potuto essere proposta contro l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione sul reclamo ex art. 591-ter c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. Ha rilevato che, per la disciplina allora vigente, quel provvedimento era impugnabile solo con il rimedio dell’art. 669-terdecies c.p.c., già utilizzato dalla stessa ricorrente in altra sede, e non era quindi suscettibile di opposizione formale ex art. 617 c.p.c. Poiché la causa non avrebbe potuto essere proposta, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 591-ter c.p.c.

    nel testo di cui al d.l. n. 83/2015

    Nel regime temporale applicabile, il reclamo avverso gli atti del professionista delegato e l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che lo definisce non sono mezzi per risolvere con efficacia di giudicato controversie tra le parti o tra offerenti, ma servono a superare difficoltà del delegato; il provvedimento è impugnabile con il rimedio previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c., non con opposizione ex art. 617 c.p.c.

  • art. 571 c.p.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina dell’offerta nella vendita forzata, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché assorbite dal rilievo preliminare di inammissibilità dell’opposizione.

  • art. 157 c.p.c.

    È invocato come parametro di violazione, ma non viene esaminato nel merito in conseguenza della decisione sulla non proponibilità dell’opposizione.

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi non è il rimedio esperibile contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione resa sul reclamo ex art. 591-ter c.p.c. nel regime applicabile alla fattispecie; è invece il mezzo per denunciare vizi del subprocedimento solo contro il primo atto successivo del giudice dell’esecuzione idoneo a recepirne gli effetti, di regola il decreto di trasferimento.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    È il rimedio impugnatorio previsto per l’ordinanza del giudice dell’esecuzione resa sul reclamo ex art. 591-ter c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla ricorrente per violazione di legge.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha cassato senza rinvio poiché la causa non avrebbe potuto essere proposta.

  • art. 168 l.fall.

    Richiamato solo per osservare che l’esecuzione individuale si era arrestata per la domanda di concordato preventivo e il conseguente automatic stay.

  • art. 23, comma 9, d.l. n. 83/2015

    Le modifiche introdotte dal decreto si applicano ai procedimenti pendenti, salvo che la vendita sia già stata disposta; in tal caso le nuove disposizioni operano quando sia disposta una nuova vendita.

  • d.l. n. 83/2015

    conv. in legge n. 132/2015

    È la fonte della disciplina transitoria e della modifica dell’art. 591-ter c.p.c. richiamata dalla Corte.

  • d.lgs. n. 149/2022

    È menzionato solo per sottolineare che la disciplina attuale è diversa ma non applicabile ratione temporis alla controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime previgente all’intervento del d.lgs. n. 149/2022, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che definisce il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. non è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, ma con il rimedio specificamente previsto dalla legge per quel provvedimento.
  • I vizi del subprocedimento di vendita delegata, quando incidano sull’aggiudicazione, vanno fatti valere contro il primo atto successivo del giudice dell’esecuzione che recepisce o consolida gli effetti del subprocedimento; non possono essere utilizzati per impugnare direttamente l’ordinanza resa sul reclamo contro gli atti del delegato, se la disciplina applicabile prevede un diverso mezzo di impugnazione.
  • Se un’impugnazione è proposta contro un provvedimento non suscettibile di essere aggredito con quel mezzo, il giudice di legittimità può cassare senza rinvio la decisione di merito, perché la causa non avrebbe potuto essere proposta.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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