Cassazione Penale, Ordinanza n. 35542/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputata per furto di energia elettrica aggravato. Con il ricorso per cassazione, la difesa ha proposto quattro motivi: ha contestato la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse fatto leva su mere presunzioni, in particolare sulla sola residenza nell'abitazione; ha censurato il riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose e di quella della destinazione a pubblico servizio, assumendo che quest'ultima riguarderebbe la rete e non l'energia sottratta in ambito privato; ha lamentato che, per questo, avrebbe dovuto dichiararsi l'improcedibilità per difetto di querela; ha infine contestato la conferma della recidiva e il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti generiche, ritenendo sproporzionata la pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte una mera reiterazione delle doglianze già sollevate in appello e già disattese, quindi non specifici e solo apparenti. Ha inoltre evidenziato un ulteriore autonomo profilo di inammissibilità per il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Nel merito ha osservato che la doppia conforme aveva motivato in modo non illogico sulla sussistenza del dolo, valorizzando più elementi fattuali, e che correttamente era stata ritenuta l'aggravante della destinazione a pubblico servizio, con conseguente procedibilità d'ufficio. Ha anche ritenuto non censurabile la valutazione della recidiva e il trattamento sanzionatorio, definito sostanzialmente prossimo al minimo edittale. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto, richiamata in combinazione con l'aggravante contestata per il furto di energia elettrica.
aggravanti del furto contestate e ritenute integrate, in particolare la violenza sulle cose e la destinazione a pubblico servizio.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per l'enunciazione dei motivi di ricorso.
fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza effettiva critica argomentata, le stesse doglianze già dedotte in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito.
- Il ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata critica del nucleo argomentativo decisivo determina inammissibilità autonoma.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione di merito sulla sussistenza dell'elemento soggettivo è insindacabile in cassazione se coerente e non manifestamente illogica e se fondata su una pluralità di circostanze fattuali.
- Nel furto di energia elettrica, l'aggravante della destinazione a pubblico servizio può ritenersi integrata quando vi sia un allaccio abusivo alla rete pubblica con conseguente distrazione dell'energia dal servizio, a prescindere dalla concreta esecuzione materiale dell'allaccio da parte dell'imputato, se questi se ne avvale consapevolmente.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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