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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33746/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto avverso la conferma della condanna per detenzione ai fini di cessione di cocaina (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Tre motivi di impugnazione: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla base delle sole dichiarazioni del presunto acquirente, con motivi di risentimento personale e senza riscontri esterni; (2) violazione di legge in materia di prescrizione (artt. 81 e 157 c.p.), deducendo che le condotte anteriori al 15/04/2017 si sono estinte per prescrizione e che la Corte ha erroneamente ritenuto l’unicità del reato continuato; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per omissione nell’indicare la pena per ciascun reato satellite e per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo. Sulla base dell'interpretazione della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (cd. "ex Cirielli") ha ritenuto che, nel reato continuato, la prescrizione decorre separatamente per ciascun episodio e che, tenuto conto del tempus commissi delicti, della pena edittale e dell'assenza di interruzioni idonee, le cessioni commesse sino al 15/04/2017 e poi tutte le successive si sono estinte per decorso del termine massimo di prescrizione (reato istantaneo ex art. 158 c.p.). Non essendovi nel fascicolo un'evidenza di innocenza tale da giustificare una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina

    Norma incriminatrice utilizzata per la contestazione; insieme alla pena edittale è stata rilevante nel calcolo del termine di prescrizione

  • Codice di procedura penale, art. 192

    richiamato in relazione al primo motivo

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in tema di valutazione della prova/testimonianze

  • Codice di procedura penale, art. 533

    richiamato in relazione al primo motivo

    Norma relativa al contenuto e motivazione della sentenza, richiamata per censurare la motivazione della Corte territoriale

  • Codice penale, artt. 81 e 157

    richiamati nel secondo motivo

    Riferimenti sulle norme generali in materia di reati e prescrizione utilizzate nella contestazione della qualificazione e della durata della continuazione

  • Legge 5 dicembre 2005, n. 251 ("ex Cirielli")

    modifica del dies a quo della prescrizione per il reato continuato

    Stabilisce che, per i reati continuati, la prescrizione decorre separatamente da ciascun episodio, con conseguente autonomo decorso del termine per ogni singola condotta

  • Codice penale, art. 158

    Il reato contestato è qualificato come istantaneo, quindi per ciascuna cessione decorre un termine di prescrizione indipendente

  • Codice penale, art. 62-bis

    circostanze attenuanti generiche

    Richiamata nel terzo motivo: il ricorrente chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti per la non gravità delle singole condotte

  • Codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    assoluzione per evidenza dell'innocenza

    Stabilisce che il giudice può assolvere quando l'innocenza emerge dagli atti in modo assolutamente incontestabile; la Corte ha ritenuto che tale requisito non sussisteva nel caso di specie

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - Tettamanti)

    Utilizzata per chiarire il perimetro dell'art. 129, comma 2 c.p.p.: l'assoluzione per evidenza dell'innocenza richiede una constatazione 'ictu oculi' e non valutazioni probatorie complesse

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 27725 del 22/03/2018 - Princi)

    Richiama lo stesso principio giurisprudenziale sull'ambito di applicazione dell'art. 129, comma 2 c.p.p.

Massime di principio

  • Dopo la legge "ex Cirielli" (L. n. 251/2005) nel reato continuato la prescrizione va calcolata per ciascun episodio: ogni singola condotta ha un proprio dies a quo e può estinguersi autonomamente.
  • Se la prescrizione matura durante il giudizio di appello o di Cassazione, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato e può annullare la sentenza senza rinvio quando non vi sono altri profili da rivedere.
  • L'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede che l'innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente incontestabile ('constatazione ictu oculi'); il semplice dubbio o la criticabilità della prova non sono sufficienti.
  • La valutazione dell'attendibilità di un unico teste (es. presunto acquirente) necessiterà di valutazioni probatorie: la sola criticabilità delle sue dichiarazioni non implica automaticamente l'assoluzione se non è raggiunta l'evidenza dell'innocenza.
  • Difesa e ufficio devono verificare sempre il corretto computo dei termini di prescrizione, considerare eventuali atti interruttivi o cause di sospensione e chiedere espressamente l'indicazione delle pene per ciascun reato satellite e l'applicazione delle attenuanti se rilevanti.

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