Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43805/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere: il difensore deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella mancata concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Si sostiene che la gravità dei fatti non possa da sola escludere misure autocustodiali; che il ricorrente non abbia precedenti di evasione né violazioni di misure autocustodali, e quindi non vi sarebbero profili concreti e attuali di pericolo di reiterazione del reato; inoltre si contesta che il braccialetto non sarebbe insufficiente a prevenire l'allontanamento e la recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Caltanissetta abbia motivato correttamente e in modo logico la sussistenza del pericolo di reiterazione, valorizzando: l'elevato numero e la continuità delle cessioni (oltre 500 episodi contestati in pochi mesi), il ruolo organizzativo del Peritore nella gestione di piazze di spaccio e il coinvolgimento di minorenni, il curriculum criminale e la presenza di precedenti e procedimenti pendenti rilevanti, nonché l'assenza di stabile occupazione. Il Tribunale ha inoltre spiegato la necessità della custodia cautelare in carcere per interrompere i legami con il contesto criminale, ritenendo insufficienti le misure autocustodiali anche con braccialetto. Per queste ragioni le censure del ricorrente sono state ritenute un sindacato di merito non consentito. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; incarichi alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 112 cod. pen.

    artt. 110 e 112, numero 1, cod. pen.

    I reati contestati sono concorso (art.110) e cui all'art.112 n.1 (concorso nel reato), usati per indicare la responsabilità plurima nella detenzione e cessione di stupefacenti.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/90

    Riflette la contestazione di illecata detenzione e cessione di stupefacenti; la gravità e la continuità dell'attività di spaccio hanno inciso sulla valutazione del pericolo di reiterazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione (es. condanna alle spese processuali).

  • art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.

    Adempimenti di comunicazione/annotazione a carico della cancelleria in caso di decisione sulla misura cautelare, richiamati per gli effetti esecutivi della pronuncia.

  • Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata per stabilire l'assenza di ragioni di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo

    Principio secondo cui il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non per un diverso apprezzamento dei fatti o per un riesame del merito.

Massime di principio

  • La gravità, la continuità e l'estensione dell'attività delittuosa (es. cento o più episodi in breve tempo) e il ruolo di organizzatore sono elementi idonei a fondare il pericolo di reiterazione e giustificare la custodia in carcere.
  • Il ricorso alla misura autocustodiale con braccialetto elettronico non è automaticamente preferibile; il giudice può ritenere tale strumento insufficiente se è necessario interrompere i legami del soggetto con l'ambiente criminale o se manca fiducia nella sua volontà di osservare misure alternative.
  • La Corte di Cassazione non rivede i fatti o rivaluta il merito delle valutazioni cautelari a meno che non emerga una manifesta illogicità o una violazione di legge chiaramente identificabile.
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare in Cassazione occorre censurare specifiche violazioni normative o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione, non semplicemente proporre una diversa interpretazione dei fatti.
  • La presenza di precedenti, procedimenti pendenti rilevanti e l'assenza di stabile occupazione sono fattori considerati dal giudice ai fini della valutazione del rischio di recidiva.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta sanzioni economiche e condanna alle spese processuali; è pertanto strategico valutare la fondatezza delle censure prima di proporre il ricorso per cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.