Cassazione Penale, Sentenza n. 29059/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) vizio procedurale relativo all'utilizzazione degli esiti degli accertamenti ematochimici e urinari, contestando l'assenza dell'avviso di facoltaà di farsi assistere da difensore ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e l'assenza di consenso formale al prelievo ematico; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella declaratoria di responsabilitaà per l'investimento dei pedoni, deducendo l'imprevedibilità della condotta del pedone Akter che avrebbe invaso la corsia al sopraggiungere del veicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il prelievo di campioni biologici richiesto dalla polizia giudiziaria per accertare il tasso alcolemico non richiede un consenso formale oltre a quello eventualmente necessario per le operazioni sanitarie, e che il conducente puoò opporre solo il rifiuto; inoltre l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. si documenta sul verbale redatto dagli operanti e non necessita della sottoscrizione dell'interessato. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la valutazione di merito in sede di legittimità, richiamando il principio secondo cui la cassazione non puoò rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito; ha inoltre richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il conducente e esente da responsabilità per l'investimento solo se la condotta del pedone costituisce una causa eccezionale, atipica e imprevedibile tale da rendere oggettivamente impossibile per il conducente notare il pedone. Conseguentemente il ricorso e dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma contestata relativa al delitto di lesioni/omicidio colposo; la sentenza conferma l'affermazione di responsabilitaà ai sensi del dispositivo richiamato in primo grado e in appello
Richiamato in ricostruzione dei fatti: disciplina la corretta circolazione dei pedoni su strade a doppio senso (i pedoni devono camminare contromano rispetto ai veicoli)
art. 186 e art. 187 cod. strada
Norme sugli accertamenti per guida in stato di ebbrezza e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; la Corte interpreta che gli articoli non prevedono un consenso formale preventivo al prelievo richiesto dalla polizia giudiziaria e sanciscono la punibilitaà del rifiuto
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di avviso al conducente coinvolto di poter farsi assistere da un difensore; la Corte ha precisato che l'adempimento si prova con il verbale redatto dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e non richiede la sottoscrizione dell'interessato
Norma richiamata per l'imposizione del versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, tenuto conto della mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilitaà
Massime di principio
- Nei procedimenti per guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, il prelievo di sangue/urine disposto su richiesta della polizia giudiziaria non richiede un consenso formale scritto: l'interessato puoò solo rifiutare, e il rifiuto stesso e soggetto a sanzione penale
- La prova che sia stato dato l'avviso di facoltaà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. si trae dal verbale degli operanti; non e necessaria la sottoscrizione dell'imputato sullo stesso verbale
- In cassazione non e ammessa la rinnovazione o la nuova valutazione del materiale probatorio: i giudizi di fatto e la valutazione delle prove dei giudici di merito rimangono vincolanti salvo errori di diritto o vizii di motivazione rilevabili in questa sede
- Per scagionare il guidatore dall'investimento di un pedone e necessario dimostrare che la condotta del pedone fosse una causa eccezionale, atipica e imprevedibile, tale da rendere oggettivamente impossibile per il conducente notarne la presenza o osservare tempestivamente i movimenti
- Se si contesta l'utilizzo di esami biologici, in sede di gravame e in cassazione occorre allegare elementi specifici (es. prova del rifiuto al prelievo, contraddizione nella documentazione degli operanti, mancata esecuzione degli avvisi) per superare l'eccezione di ammissibilitaà
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29016/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29017/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29018/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29019/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29021/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29023/2022 del 22/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →