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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14032/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri, su ricorso di una società mandataria di una SPV, per il recupero di oltre 1,2 milioni di euro dovuti in forza di tre contratti di mutuo stipulati con una banca e delle fideiussioni omnibus rilasciate da due persone fisiche. I fideiussori hanno proposto opposizione deducendo, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale di Velletri e la competenza del Tribunale di Roma quale foro del consumatore; nel merito, hanno chiesto la declaratoria di nullità della clausola fideiussoria che escludeva l’art. 1957 c.c., con conseguente decadenza del creditore e revoca del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Velletri ha dichiarato la propria incompetenza per materia, attribuendo la controversia alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma e, al contempo, ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo. La società creditrice ha proposto regolamento di competenza con due motivi: primo, contestando l’applicabilità del foro del consumatore ad uno dei fideiussori, ritenuto dal tribunale consumatore solo per effetto del modulo fideiussorio; secondo, contestando l’attribuzione della competenza alla sezione specializzata in materia di impresa, assumendo che la nullità della fideiussione per intesa anticoncorrenziale non fosse stata proposta come domanda ma solo come eccezione. La Corte accoglie in parte il ricorso: esclude la qualità di consumatore per il fideiussore che era socio di maggioranza, amministratore unico e legale rappresentante della società mutuataria, e quindi afferma la competenza del Tribunale di Velletri per la sola opposizione proposta da costui; conferma invece la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma sulla domanda di accertamento della nullità parziale delle fideiussioni, qualificata come azione autonoma e non come mera eccezione. Rimane ferma, per l’altro fideiussore non investito dal ricorso, la competenza del Tribunale di Roma quale foro del consumatore e la caducazione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie parzialmente il regolamento di competenza. Respinge la tesi del foro del consumatore per il fideiussore che, al momento del rilascio della garanzia, era socio di maggioranza e amministratore della società finanziata, ritenendo che la garanzia fosse strumentale all’attività d’impresa e quindi non consumeristica; per tale posizione dichiara competente il Tribunale di Velletri sul giudizio di opposizione, che dovrà proseguire ma restare sospeso in attesa della definizione del giudizio pregiudicante di nullità della fideiussione davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma. Conferma invece, per l’altro fideiussore, la competenza del Tribunale di Roma come foro del consumatore e la conseguente caducazione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Le spese sono compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 206/2005

    La qualità di consumatore dipende dallo scopo concretamente perseguito dalla persona fisica al momento della stipula; va esclusa se la prestazione è funzionalmente collegata all’attività imprenditoriale o professionale svolta.

  • art. 66-bis d.lgs. n. 206/2005

    Il foro inderogabile del consumatore non opera quando difetta il presupposto soggettivo della qualità di consumatore.

  • artt. 3 e 4 d.lgs. n. 168/2003

    La domanda di accertamento della nullità di fideiussioni a valle di intesa anticoncorrenziale appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

  • art. 33, comma 2, l. n. 287/1990

    Le controversie relative alla violazione della normativa antitrust rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

  • art. 34 c.p.c.

    La domanda di nullità della fideiussione, proposta come azione autonoma, ha natura di questione pregiudiziale di merito.

  • art. 36 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la qualificazione della domanda come azione muti in eccezione per effetto del modo in cui è inserita nell’atto introduttivo.

  • art. 1957 c.c.

    La clausola fideiussoria che ne esclude l’applicazione è stata oggetto di domanda di nullità parziale.

  • art. 295 c.p.c.

    Il giudizio di opposizione deve proseguire davanti al giudice funzionalmente competente ma può essere sospeso in attesa della decisione sulla domanda pregiudicante.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    Indicata come possibile base alternativa della sospensione del giudizio, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Per stabilire la qualità di consumatore, occorre guardare alla finalità concreta della fideiussione al momento della stipula; la qualifica è esclusa quando la garanzia sia strumentale al sostegno di un’impresa gestita dalla persona fisica garante.
  • La mera indicazione formale di "consumatore" in un modulo predisposto unilateralmente non basta a fondare lo status consumeristico se le circostanze di fatto lo smentiscono.
  • La domanda di accertamento della nullità di una fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale integra un’azione autonoma quando sia espressamente chiesta la declaratoria di nullità, anche se la specifica causa di invalidità venga meglio sviluppata solo in seguito.
  • La competenza della sezione specializzata in materia di impresa si radica quando la nullità dedotta implichi la cognizione di un’intesa anticoncorrenziale vietata; se la nullità è fatta valere solo in via di eccezione, la competenza non si sposta.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale o pregiudiziale devoluta ad altro giudice non trasforma l’opposizione nella sua interezza in un giudizio dinanzi a quel diverso giudice: la causa principale resta davanti al giudice che ha emesso il decreto e, se del caso, va sospesa in attesa della definizione della questione pregiudicante.
  • Quando sezione ordinaria e sezione specializzata appartengono al medesimo ufficio giudiziario, il rapporto tra esse attiene all’organizzazione interna e non alla competenza in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniClausole vessatorieFideiussioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileConsumatoriCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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