Cassazione Civile, Ordinanza n. 09212/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti a termine stipulati tra una società operante nel settore aeroportuale e due lavoratori addetti al personale di terra. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e aveva accertato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1 aprile 2014, condannando la società a ripristinare il rapporto e a pagare l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010. Il giudice di merito aveva ritenuto che i contratti a termine si fossero protratti oltre il limite complessivo di trentasei mesi di cui all'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001; aveva inoltre escluso che la deroga prevista per le attività stagionali potesse applicarsi alla disciplina collettiva invocata dalla società, perché la contrattazione non aveva tipizzato in modo specifico attività realmente stagionali, limitandosi a richiamare la normale attività aeroportuale e i suoi picchi stagionali. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. 368/2001, degli artt. 19 e 21 d.lgs. 81/2015, dell'art. 30 del c.c.n.l. del personale di terra del trasporto aereo e dell'art. 12 disp. prel., sostenendo che l'art. 5, comma 4-ter, consentisse alla contrattazione collettiva di individuare attività stagionali sottratte al limite dei 36 mesi e che l'art. 30 del c.c.n.l. avesse legittimamente confermato la specificità stagionale dei contratti ex art. 2, comma 1, d.lgs. 368/2001. I lavoratori resistenti hanno chiesto il rigetto e, in via subordinata, hanno domandato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul rapporto tra disciplina nazionale e clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito, ma con una precisazione: la clausola collettiva non è stata ritenuta tanto nulla per contrasto con norma imperativa, quanto piuttosto inidonea a dare corretta attuazione alla delega legislativa, perché priva di una specifica individuazione di attività effettivamente stagionali. È stato ribadito che il concetto di attività stagionale va riferito a prestazioni o assetti aziendali preordinati a un'esecuzione temporanea limitata a una stagione, non a mere punte di intensificazione dell'attività ordinaria. La disposizione collettiva richiamata dalla società si è invece limitata a un rinvio tautologico all'art. 2 d.lgs. 368/2001 e ai picchi di stagionalità, senza tipizzare attività stagionali in senso proprio. Conseguentemente resta ferma la conversione del rapporto a tempo indeterminato e la condanna della società alle spese di legittimità, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. 368/2001
contratti nel settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali
consente l'apposizione del termine per un periodo massimo complessivo di sei mesi da aprile a ottobre e di quattro mesi in periodi diversamente distribuiti, nel rispetto delle percentuali di contingentamento.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001
nel testo riportato la Corte lo descrive come limite generale di trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, superato il quale il rapporto si considera a tempo indeterminato.
art. 5, comma 4-ter, d.lgs. 368/2001
prevede una deroga al limite dei 36 mesi per le attività stagionali definite dal d.P.R. 1525/1963 e per quelle ulteriormente individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali; la deroga richiede però una specifica tipizzazione dell'attività stagionale.
art. 19, comma 2, d.lgs. 81/2015
richiamato come disciplina applicabile ai contratti del 2016, in collegamento con l'art. 21, comma 2, d.lgs. 81/2015.
art. 21, comma 2, d.lgs. 81/2015
richiamato per la disciplina dei contratti a termine del 2016 nel medesimo quadro sistematico.
art. 30 c.c.n.l. per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali dell'8 luglio 2010
non individua specificamente attività stagionali in senso proprio, ma si limita a un rinvio generico all'art. 2 d.lgs. 368/2001 e ai 'picchi di stagionalità', risultando inidoneo a operare la delega legislativa.
invocato dalla ricorrente per l'interpretazione della disciplina, ma il Collegio valorizza soprattutto l'interpretazione letterale e sistematica delle norme sul contratto a termine.
base della condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria conseguente all'accertamento della conversione del rapporto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La deroga al limite legale di durata complessiva dei contratti a termine per attività stagionali richiede una tipizzazione effettiva e specifica dell'attività, non essendo sufficiente un richiamo generico alla stagionalità del settore o della normale attività d'impresa.
- Le 'punte di stagionalità' o gli incrementi ricorrenti della domanda non coincidono con l'attività stagionale in senso proprio, che presuppone un'organizzazione aziendale preordinata a un'esecuzione temporanea limitata a una stagione.
- Quando il contratto collettivo è chiamato dalla legge a individuare le attività stagionali derogatorie, deve elencare in modo chiaro e specifico le attività interessate; un rinvio tautologico alla norma di legge o alla normale attività del settore non è sufficiente.
- Se il limite cumulativo di durata dei contratti a termine è superato e non opera una valida deroga, il rapporto si considera a tempo indeterminato con le conseguenze risarcitorie previste dalla legge.
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