Cassazione Civile, Ordinanza n. 18274/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa per il recupero della Tarsu relativa agli anni 2010 e 2011. La commissione tributaria regionale, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto legittima l'ingiunzione sul rilievo che gli atti presupposti non erano stati impugnati e che, quindi, non potevano essere fatti valere in modo autonomo vizi che avrebbero dovuto essere dedotti contro gli atti prodromici. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della notifica dell'atto di appello della concessionaria per asserita mancata identificazione del consegnatario e firma illeggibile; 2) violazione degli artt. 100 e 329 c.p.c. per preteso difetto di interesse all'appello della concessionaria, poiché una delle due rationes decidendi della sentenza di primo grado non sarebbe stata impugnata; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. per avere il giudice d'appello riesaminato una questione già coperta da giudicato interno, relativa al contraddittorio endoprocedimentale; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR deciso su un tema diverso da quello devoluto, confondendo la nullità degli atti di accertamento con quella dell'ingiunzione di pagamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notifica dell'appello, eseguita a mezzo posta presso il difensore domiciliatario, risultava valida: l'avviso di ricevimento, in assenza di querela di falso e di elementi contrari, prova la consegna del plico al destinatario anche se la firma è illeggibile. Ha poi respinto congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, chiarendo che la sentenza d'appello non aveva omesso la questione del contraddittorio, ma l'aveva trattata proprio per escludere la preclusione dedotta dalla contribuente; inoltre non si era formato alcun giudicato interno sulla questione, perché l'appello della concessionaria investiva la contraddittorietà della decisione di primo grado anche sul punto del contraddittorio. Nel merito, la Corte ha confermato che per la Tarsu, tributo non armonizzato, non esiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale né in fase accertativa né in quella di riscossione, salvo specifica previsione di legge. È stata anche disposta la condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata invocata per denunciare nullità della sentenza legata alla notificazione dell'atto di appello.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità della notifica; la Corte ha escluso che ricorressero le ipotesi di nullità dedotte.
Invocato per sostenere il difetto di interesse all'impugnazione; la Corte ha escluso il difetto di interesse dell'appellante.
Richiamato in relazione alla pretesa acquiescenza e al giudicato interno; la Corte ha escluso che vi fosse acquiescenza sulla questione del contraddittorio.
Usato per censurare ultra/extra petizione e omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello si fosse pronunciato nei limiti del devolutum.
Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte ha escluso tale effetto sulla questione del contraddittorio.
La notificazione a mezzo posta, delegata all'agente postale, gode della stessa fede privilegiata dell'attività dell'ufficiale giudiziario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
La Corte ha escluso che la questione sul contraddittorio fosse coperta da giudicato interno.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento fa piena prova della consegna del plico al destinatario, fino a querela di falso, anche se la firma del consegnatario è illeggibile e non sia indicata la sua qualifica, purché la consegna risulti effettuata presso l'indirizzo del destinatario e non emerga che il piego sia stato consegnato a soggetto diverso.
- Quando una sentenza di primo grado sia sorretta da più ragioni decidendi, l'appello può investire anche solo una di esse, ma non si forma acquiescenza o giudicato interno sulla questione se il gravame, pur articolato in modo sintetico, la richiami espressamente per contestare la contraddittorietà o l'illegittimità della decisione complessiva.
- Il divieto di far valere in sede di impugnazione dei vizi degli atti successivi non consente di riproporre, contro l'atto di riscossione, questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere avverso gli atti presupposti, salvo che si deducano vizi propri dell'atto impugnato.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; esso sussiste solo se previsto espressamente dalla disciplina applicabile. In difetto di una specifica previsione, la mancata instaurazione del contraddittorio non determina di per sé la nullità dell'atto.
- La nullità dell'atto per violazione del contraddittorio può essere apprezzata solo nei casi in cui l'ordinamento preveda tale garanzia e, comunque, nei limiti in cui la questione sia stata ritualmente devoluta al giudice dell'impugnazione.
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