Cassazione Penale, Sentenza n. 11989/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava: I) il diniego dell'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, con la critica che la Corte territoriale aveva escluso l'attenuante per il "piccolo calibro" del soggetto nonostante dichiarazioni lavorate dall'imputato finalizzate a individuare altri responsabili; II) l'omessa motivazione sul riconoscimento, in via alternativa, dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p., ritenuta idonea ad attenuare le conseguenze del reato grazie alle dichiarazioni collaborative; III) la censura per aver escluso la sostituzione della pena con una pena prevista dall'art. 20-bis c.p. sulla base della tardività della relativa richiesta in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato (assorbendo anche il secondo), perché la motivazione dei giudici di merito è apparsa illogica e giuridicamente errata nel ritenere che soggetti di "piccolo calibro" non possano mai beneficiare dell'attenuante dell'art. 73, comma 7 d.P.R. 309/1990. La Corte ha sottolineato l'obbligo del giudice di valutare specificamente il contenuto e l'astratta idoneità delle dichiarazioni a interrompere la catena delittuosa e ha richiamato giurisprudenza costante in tal senso. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata parzialmente quanto alla valutazione delle circostanze attenuanti (artt. 73, comma 7 d.P.R. 309/90 e 62 n.6 c.p.) con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato: la richiesta di sostituzione della pena ex art. 20-bis c.p. non era stata formulata in appello con le necessarie deduzioni e motivazioni e pertanto è tardiva; il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 7
attenuante per chi, collaborando, fornisce elementi idonei a evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze
La Corte afferma che l'attenuante va riconosciuta indipendentemente dal ruolo o dall'entità dei traffici del soggetto, quando le dichiarazioni contengano conoscenze oggettivamente idonee, in astratto, a individuare o neutralizzare altri responsabili; il giudice deve valutare il contenuto e l'astratta idoneità delle dichiarazioni
L'attenuante può essere valutata in via alternativa se le dichiarazioni collaborative dell'imputato risultano idonee ad attenuare le conseguenze del reato; la Corte ha annullato la sentenza anche rispetto a questa valutazione per carenza motivazionale
codice penale, art. 20-bis, comma 2
Riguarda la possibilità di sostituire pene detentive brevi con altre misure; la Corte ha ritenuto che la relativa richiesta non possa essere accolta se non formulata specificamente e motivatamente in appello
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Norma menzionata in relazione ai limiti delle censure proponibili in cassazione (richiamo formale alla disciplina dei motivi di ricorso)
codice di procedura penale, art. 597, comma 5
Richiamata dalla Corte per affermare il principio secondo cui il giudice d'appello non può disporre la sostituzione delle pene detentive brevi "ex officio" se la parte non ha formulato una specifica e motivata richiesta in appello
Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347
il giudice è tenuto a compiere un'analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese e della loro astratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dalla norma
Giurisprudenza richiamata per affermare che il giudice deve valutare caso per caso la rilevanza delle dichiarazioni e non escludere l'attenuante per categorie generiche di imputati
Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820
è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni; in mancanza la richiesta è inammissibile
Giurisprudenza richiamata per sostenere la tardività della richiesta di sostituzione della pena non formulata in appello
Massime di principio
- L'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7 d.P.R. 309/1990 deve essere valutata sul contenuto concreto delle dichiarazioni e sulla loro astratta idoneità a interrompere la catena delittuosa, non in base al ruolo o alla "taglia" del dichiarante; non esistono esclusioni automatiche per soggetti di "piccolo calibro".
- Il giudice è tenuto a fornire motivazioni specifiche quando nega attenuanti basate su collaborazione: deve spiegare perché le dichiarazioni non risultano utili o sono generiche, evitando affermazioni apodittiche.
- La richiesta di conversione o sostituzione di pene detentive brevi (art. 20-bis c.p.) deve essere formulata espressamente e motivata nell'atto di appello; il giudice d'appello non può disporre la sostituzione d'ufficio in assenza di tale richiesta.
- In caso di carenza motivazionale relativa al riconoscimento di circostanze attenuanti, la Corte di legittimità può annullare parzialmente la decisione e rinviare ad altra sezione per un nuovo esame sostenuto da adeguata e specifica motivazione.
- In fase difensiva è importante dettagliare il contenuto delle dichiarazioni collaborative e spiegare la concreta utilità investigativa delle informazioni fornite, così da agevolare il riconoscimento delle attenuanti correlate alla collaborazione
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