Cassazione Civile, Ordinanza n. 31643/2021 del 04/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La lite trae origine dall'impugnazione, da parte di un condòmino, della deliberazione assembleare del 7 giugno 2007 con cui il condominio aveva approvato lavori e relative scelte organizzative. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che successive deliberazioni del 30 ottobre 2007 e del 7 marzo 2008 avessero sostituito quella originariamente impugnata; aveva inoltre regolato le spese secondo soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'attore. La Corte d'appello ha confermato tale impostazione e ha dichiarato inammissibile l'appello. Con il ricorso per cassazione il condòmino ha articolato sette motivi: omesso esame di fatti decisivi e travisamento della prova quanto a una fattura dell'appaltatore e al computo metrico/lista lavorazioni; violazione degli artt. 1102 e 1117 c.c. per asserita approvazione di lavori su parti private senza consenso; violazione degli artt. 1136 c.c. e 67 disp. att. c.c., nonché del d.lgs. 196/2003, per la partecipazione alla discussione di soggetti non legittimati; violazione degli artt. 1105, 1136 e 1139 c.c. per delibera su incarico professionale non compreso nell'ordine del giorno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero privi di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva deciso sulla base della cessazione della materia del contendere e della conseguente preclusione a esaminare nel merito i profili di validità della delibera originaria. La Cassazione ha inoltre respinto l'istanza di rimessione in termini per il deposito tardivo della memoria, escludendo che il malfunzionamento del software di deposito integri, di per sé, una causa non imputabile ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base dell'impugnazione delle delibere condominiali; la controversia è stata definita in rito per cessazione della materia del contendere, non sul merito dell'annullabilità o nullità della delibera.
Richiamato in via analogica per affermare che la sostituzione della delibera impugnata con altra conforme alla legge determina cessazione della materia del contendere e lascia al giudice la sola decisione sulle spese secondo soccombenza virtuale.
La Corte ha escluso che il malfunzionamento del software di deposito o la mancata assistenza del produttore integrino una causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dai motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio e per il termine di deposito delle memorie.
Richiamato per affermare che la statuizione di cessazione della materia del contendere, non essendo censurata sul punto decisivo, è coperta da giudicato interno.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Norma invocata dal ricorrente per contestare l'approvazione di lavori su parti private; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.
Norma invocata dal ricorrente in tema di parti comuni; censura inammissibile perché non attinente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norma invocata dal ricorrente in relazione al quorum e al funzionamento assembleare; la Corte non ha esaminato il merito per difetto di interesse.
Richiamato dal ricorrente sulla legittimazione alla partecipazione in assemblea; motivo ritenuto non pertinente alla ratio decidendi.
Citato nel motivo relativo alla partecipazione di soggetti non legittimati alla discussione assembleare; censura dichiarata inammissibile.
Richiamato dal ricorrente in tema di gestione comune; motivo non scrutinato nel merito perché estraneo alla ragione decisoria.
Richiamato dal ricorrente per la disciplina del condominio; motivo non rilevante rispetto alla statuizione impugnata.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito dichiara cessata la materia del contendere per sostituzione della delibera impugnata con altra sopravvenuta, il ricorso per cassazione deve censurare anzitutto la persistenza dell'interesse alla decisione o l'erroneità del presupposto della cessazione; censure dirette solo al merito della deliberazione originaria sono inammissibili per difetto di interesse.
- La sostituzione della delibera condominiale impugnata con altra successiva determina cessazione della materia del contendere se la nuova deliberazione regola la medesima materia ed elimina la situazione di contrasto; se la nuova delibera ha contenuto organizzativo diverso e non meramente sostitutivo, non opera una sanatoria retroattiva automatica.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice conserva il potere-dovere di regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, compiendo una valutazione complessiva sulla fondatezza originaria delle contrapposte posizioni.
- Il malfunzionamento del software di deposito telematico, di per sé, non integra automaticamente una causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini, occorrendo un evento connotato da assolutezza e inevitabilità.
- Il controllo di legittimità non può essere utilizzato per introdurre questioni di merito non più rilevanti dopo una declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché tali doglianze risultano precluse per difetto di interesse.
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