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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22174/2026 del 28/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatori)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare. Gli utilizzatori avevano chiesto la declaratoria di nullità delle clausole relative agli interessi moratori, assumendo che il tasso di mora pattuito fosse superiore al tasso soglia antiusura ex L. n. 108/1996, che vi fosse difformità tra tasso pattuito e tasso effettivamente applicato e che la misura degli interessi fosse comunque indeterminata. In via subordinata avevano chiesto la sola applicazione degli interessi legali. La concedente aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento e condanna al pagamento dei canoni scaduti e a scadere, al netto del ricavato della vendita del bene. In appello gli utilizzatori avevano insistito sulla nullità delle clausole di mora, deducendo anche che, ai fini del superamento del tasso soglia, dovessero essere computati pure gli importi pattuiti a titolo di clausola penale e che il tasso leasing fosse stato determinato con formula di interesse composto. La Corte d'appello aveva reputato queste ultime deduzioni nuove e quindi inammissibili, rigettando il gravame. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata, in sostanza, la violazione degli artt. 101 e 183 c.p.c. e l'omessa pronuncia sulla nullità rilevabile d'ufficio ex art. 1421 c.c., in relazione al combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., sostenendosi che la questione dell'usurarietà era stata comunque devoluta con l'atto introduttivo e che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare d'ufficio la nullità delle clausole anche sotto profili ulteriori rispetto a quelli espressamente prospettati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la questione della nullità per usurarietà degli interessi fosse stata già devoluta al giudice di merito in termini ampi e che, essendo il contratto prodotto in giudizio, il giudice d'appello avrebbe dovuto vagliare anche i profili ulteriori emersi dagli atti, nel rispetto del contraddittorio. Ha affermato che la nullità delle clausole che prevedono interessi usurari è rilevabile d'ufficio e può essere denunciata anche per profili non originariamente indicati, purché i fatti costitutivi siano tempestivamente allegati. Sono stati pertanto assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per cassazione formulato come violazione di legge.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per dedurre un vizio di contraddittorio/decisione su questione rilevata d'ufficio.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla deduzione di nuove questioni e alla loro allegazione tempestiva nel processo.

  • art. 1421 c.c.

    Consente il rilievo d'ufficio della nullità, anche su profili diversi da quelli inizialmente prospettati, nei limiti del contraddittorio.

  • art. 644 c.p.

    È richiamato quale norma incriminatrice del fenomeno usurario, in combinazione con la disciplina civilistica della nullità delle clausole usurarie.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    È richiamato come norma che sanziona con la nullità la pattuizione di interessi usurari nel rapporto.

  • L. n. 108/1996, art. 1

    La determinazione del tasso usurario deve tener conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate all'erogazione del credito, escluse imposte e tasse.

  • art. 2697 c.c.

    Non è citato espressamente come norma applicata, ma il riferimento al fatto che il contratto fosse prodotto in atti mostra che la verifica del superamento del tasso soglia richiede il vaglio dei dati contrattuali allegati.

Massime di principio

  • La nullità delle clausole che prevedono interessi usurari è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, e può essere scrutinata anche sotto profili diversi da quelli inizialmente dedotti dalla parte, purché i fatti costitutivi risultino tempestivamente allegati e sia rispettato il contraddittorio.
  • Quando la domanda introduce in modo sostanziale il tema dell'usurarietà del rapporto, il giudice di merito deve esaminare tutte le componenti rilevanti del costo del credito emergenti dal contratto e dagli atti, senza arrestarsi a una lettura meramente formale delle specifiche argomentazioni difensive.
  • La deduzione di una nuova argomentazione giuridica su fatti già ritualmente allegati non integra necessariamente domanda nuova o eccezione nuova inammissibile, se il fatto costitutivo della nullità era già compiutamente devoluto al giudizio.
  • Nel giudizio sull'usura, la produzione del contratto consente al giudice di verificare gli elementi economici rilevanti per il confronto con il tasso soglia, inclusi eventuali importi ulteriori che incidano sul costo complessivo dell'operazione.
  • In presenza di una possibile nullità contrattuale rilevabile d'ufficio, il giudice non può omettere il vaglio del relativo profilo solo perché la parte lo ha illustrato in modo non perfettamente coincidente con la successiva ricostruzione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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