Cassazione Civile, Ordinanza n. 23480/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento per il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) riferito all’anno 2017, relativa a un’intercapedine e a due bocche di lupo insistenti su aree che il Comune considera suolo pubblico. Il proprietario dell’immobile ha impugnato la pretesa sostenendo, tra l’altro, che il canone non fosse dovuto perché le opere erano preesistenti alla cessione delle aree al Comune e perché mancava la prova che, nel trasferimento della proprietà al Comune, non fossero stati conservati diritti reali o personali idonei a giustificare l’occupazione. In cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari, invocando l’art. 14 del d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell’art. 183 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto domanda nuova la richiesta di estensione del giudizio a una seconda ingiunzione notificata in corso di causa, anch’essa relativa al COSAP 2017; 3) violazione dell’art. 100 c.p.c. per avere escluso la legittimazione passiva della società incaricata della riscossione; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello posto a carico del contribuente la prova della riserva o attribuzione di diritti a suo favore nel titolo di trasferimento delle aree, anziché imporre al Comune la prova di aver acquisito le aree libere da pesi. La Corte richiama inoltre un precedente parallelo tra le stesse parti sul COSAP 2014-2015.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi. Ha ritenuto infondato il motivo sul litisconsorzio necessario, affermando che nella fattispecie non ricorreva una situazione di inscindibilità delle cause, poiché il credito COSAP può essere recuperato anche nei confronti di uno solo dei coobbligati e l’obbligazione dipende da un fatto comune, cioè l’occupazione del suolo pubblico, non dall’estensione dei diritti reali dei singoli. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, osservando che il giudizio verteva solo sulla debenza del canone per il 2017 e che l’eventuale giudicato avrebbe comunque riguardato entrambe le intimazioni. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, rilevando che la doglianza sulla legittimazione passiva della società di riscossione poteva semmai essere proposta da quest’ultima e che, comunque, la pretesa impositiva proveniva dal Comune. Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo errata la distribuzione dell’onere probatorio: in presenza di manufatti permanenti e visibili e della dedotta preesistenza delle opere rispetto alla cessione delle aree, il silenzio del titolo di acquisto del Comune doveva essere valutato alla luce della disciplina sulla servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. e non poteva gravare integralmente sul contribuente la prova della riserva di diritti. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino per nuovo esame.
Norme richiamate
Nel processo tributario l’inscindibilità non deriva di per sé dall’obbligazione solidale, ma dalla titolarità di un diritto reale su porzioni di un cespite unitario; nella fattispecie tale ipotesi non ricorreva.
La solidarietà passiva, di regola, non comporta litisconsorzio necessario, salvo il caso di controversie tra loro dipendenti o di obiettiva interrelazione delle posizioni dei coobbligati.
La richiesta di estendere la cognizione a una seconda ingiunzione è stata ritenuta domanda nuova e comunque il ricorrente non aveva interesse a dolersene in cassazione.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 5
I motivi sono stati proposti come violazione di legge e, in subordine, come vizio motivazionale.
La censura sulla legittimazione passiva della società di riscossione è stata dichiarata inammissibile perché proposta da chi non vi aveva interesse; in ogni caso la società operava solo come soggetto di recupero del credito comunale.
L’onere della prova sulla sussistenza dei presupposti che giustificano l’occupazione non poteva essere invertito nel modo ritenuto dalla Corte d’appello.
La disciplina della servitù per destinazione del padre di famiglia è stata ritenuta applicabile, anche d’ufficio, se tempestivamente allegati i fatti rilevanti; la preesistenza di manufatti permanenti e visibili rispetto alla cessione può fondare la presunzione di servitù se il titolo è silente.
La servitù per destinazione richiede opere permanenti e visibili destinate all’esercizio del diritto.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo al COSAP, la legittimazione passiva del solo ente impositore non è esclusa dalla presenza di un soggetto incaricato della riscossione, che resta mero ausiliario del recupero del credito.
- La solidarietà passiva tra più occupanti non determina automaticamente litisconsorzio necessario; l’inscindibilità processuale si configura solo quando la decisione su uno dei rapporti incida in modo obiettivo e necessario sugli altri.
- Nel processo tributario, l’inscindibilità ex art. 14 d.lgs. 546/1992 non discende dalla solidarietà dell’obbligazione, ma dalla titolarità di un diritto reale su un bene o cespite unitario la cui tassazione sia unitariamente determinata.
- Quando la pretesa riguarda un rapporto di durata fondato su fatti tendenzialmente permanenti, un accertamento negativo sulla debenza di un annualità può spiegare effetti di giudicato anche rispetto ad atti impositivi successivi riferiti al medesimo presupposto fattuale.
- In tema di occupazione di suolo pubblico, la prova della preesistenza di manufatti permanenti e visibili rispetto alla cessione dell’area al Comune impone di valutare il titolo di acquisto alla luce della disciplina sulla servitù per destinazione del padre di famiglia; il silenzio del titolo non può essere automaticamente letto contro il soggetto che contesta la debenza del canone.
- L’onere della prova deve essere allocato in coerenza con la fattispecie costitutiva del credito: non può essere posto a carico del privato dimostrare in positivo la mancanza di diritti del Comune quando sia allegata una situazione storica idonea a fondare una servitù o comunque a escludere l’occupazione abusiva.
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