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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30057/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento sintetico Irpef per l'anno d'imposta 2006, fondato su indici di capacità contributiva relativi ad abitazione principale, abitazione secondaria, autoveicolo e incrementi patrimoniali. Con l'unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 2697, 2728 e 2729 c.c., sostenendo che, in caso di deduzione da parte del contribuente di ulteriori redditi per giustificare le spese contestate, la prova contraria deve riguardare non solo la disponibilità di tali redditi, ma anche la loro entità, la durata del possesso e la loro idoneità a coprire le spese, mediante documentazione e dati sintomatici. Il controricorrente ha anche chiesto la riunione con altri ricorsi relativi ad annualità diverse, istanza ritenuta non giustificata.

La decisione

La Corte ha ritenuto non meritevole di accoglimento l'istanza di trattazione congiunta con altri giudizi, per difetto di specifiche ragioni idonee a compensare il ritardo derivante dalla riunione. Nel merito ha considerato fondato il ricorso dell'Agenzia, affermando che la CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente la sola prova della percezione di redditi pregressi e di somme ereditarie e da dismissioni patrimoniali, senza verificare anche la durata del possesso di tali redditi e la loro permanenza nella disponibilità del contribuente, elementi necessari per superare la presunzione posta dall'accertamento sintetico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR delle Marche in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale base del procedimento camerale non partecipato e della comunicazione della proposta del relatore

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    invocati per affermare il dovere del giudice di evitare formalità e attività superflue che ostacolino la ragionevole durata del processo

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    la prova contraria del contribuente nell'accertamento sintetico richiede documentazione idonea su entità e durata del possesso dei redditi ulteriori, per dimostrare che essi hanno effettivamente giustificato la capacità di spesa contestata

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova gravante sul contribuente

  • art. 2728 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni legali poste a base dell'accertamento sintetico

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni semplici e alla prova contraria

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente che invochi ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte deve fornirne prova documentale non solo quanto alla disponibilità, ma anche quanto all'entità e alla durata del possesso, così da rendere oggettivamente plausibile la riferibilità di tali somme alle spese contestate.
  • La prova liberatoria non è soddisfatta dalla mera dimostrazione di aver percepito redditi in un arco temporale anteriore all'annualità accertata: occorre una verifica della loro permanenza nella sfera patrimoniale del contribuente e della loro effettiva idoneità a coprire gli esborsi oggetto di accertamento.
  • Nel giudizio di legittimità, le richieste di trattazione congiunta di più ricorsi relativi alla stessa vicenda devono essere sorrette da concrete ragioni di economia processuale idonee a bilanciare il ritardo conseguente, con valutazione particolarmente rigorosa in cassazione.
  • Quando la decisione di merito omette di considerare uno degli elementi probatori richiesti dalla norma per vincere la presunzione fiscale, la sentenza è censurabile per violazione di legge e va cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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