Cassazione Penale, Ordinanza n. 02547/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione della conseguente sanzione economica per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra diverse condanne. Secondo il testo, l'istanza riguardava in particolare due reati in materia di stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, una condotta di cui all'art. 74 del medesimo decreto e ulteriori fatti ex art. 73, oltre a una successiva condanna per evasione ex art. 385 c.p. Il ricorso, tuttavia, è stato ritenuto privo di specificità perché non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza impugnata: il giudice dell'esecuzione aveva già escluso con precedente ordinanza la continuazione tra quei reati, rilevando una preclusione processuale a riproporre la medesima questione; il solo elemento nuovo, ossia la sopravvenuta sentenza per evasione, non veniva affrontato nel ricorso. L'unico motivo si limitava a contestare la mancata individuazione di un'unica volizione criminale tra spaccio e partecipazione all'associazione finalizzata al traffico, tema già definitivamente escluso nella precedente fase esecutiva e quindi non rivalutabile nell'incidente di esecuzione.
Norme richiamate
norma invocata per ottenere il riconoscimento della continuazione in executivis tra più sentenze di condanna
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
reati di spaccio di sostanze stupefacenti richiamati come oggetto delle condanne tra le quali si chiedeva la continuazione
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
reato associativo in materia di stupefacenti richiamato quale titolo di condanna rispetto al quale si chiedeva la continuazione
ulteriore sentenza sopravvenuta per evasione, indicata come novum che aveva giustificato la riproposizione dell'istanza
base del pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti resi in tema di continuazione ex art. 671 c.p.p. il motivo deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata; la mancata contestazione degli specifici passaggi logici del provvedimento comporta inammissibilità per difetto di specificità.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione non può essere usata per riproporre una questione già definitivamente esclusa con precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione, salvo che il ricorso deduca e affronti in modo specifico un effettivo elemento nuovo rilevante.
- Quando la riproposizione dell'istanza è giustificata da un novum processuale, il motivo di impugnazione deve investire proprio quel fatto sopravvenuto; se il ricorso si concentra solo su profili già esaminati e respinti, non supera il vaglio di specificità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se del caso, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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