Cassazione Civile, Ordinanza n. 05144/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Nel giudizio di merito instaurato davanti al Tribunale di Bari, la società convenuta aveva eccepito l'incompetenza territoriale di quel giudice, sostenendo che fosse competente il Tribunale di Prato in base al foro convenzionale previsto nel contratto di fornitura e, in subordine, in base ai criteri generali degli artt. 19, 20 e 28 c.p.c. e all'art. 1182 c.c. Il Tribunale di Bari aveva rigettato l'eccezione, qualificando la clausola di foro come vessatoria e inefficace perché non specificamente approvata, e ritenendo applicabili i fori generali. La società ha quindi proposto regolamento necessario di competenza, deducendo: (1) omesso esame di fatti decisivi e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., poiché il contratto non sarebbe stato predisposto unilateralmente su moduli o formulari ma negoziato tra le parti; (2) violazione degli artt. 19, 20 e 28 c.p.c. e 1182 c.c., oltre a nullità per difetto assoluto di motivazione, perché il Tribunale avrebbe erroneamente richiamato l'art. 18 c.p.c., confuso il tipo di azione e individuato un foro estraneo alle parti. La resistente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto irrilevante la discussione sulla vessatorietà della clausola di foro convenzionale, perché la clausola non era indicata come esclusiva; ha quindi applicato i criteri generali di competenza territoriale e ha osservato che il giudice di merito aveva erroneamente indicato il Tribunale di Trani. Secondo la Corte, la competenza spettava invece al Tribunale di Prato, sede legale della società convenuta, luogo di conclusione ed esecuzione del contratto. La Corte ha inoltre escluso che la domanda di accertamento del residuo debito e quella di risarcimento del danno potessero radicare la competenza nel domicilio del creditore, difettando i requisiti di certezza e liquidità richiesti. La causa va quindi riassunta davanti al Tribunale di Prato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di regolamento.
Norme richiamate
Richiamato per contestare la qualificazione della clausola di foro come vessatoria; la Corte osserva che, nel caso concreto, la verifica della specifica approvazione era comunque irrilevante perché il foro convenzionale non era esclusivo.
Richiamato insieme all'art. 1341 c.c. per sostenere che il contratto non fosse un modulo o formulario, ma un accordo negoziato.
Invocato per i criteri di competenza territoriale; la Corte lo richiama come uno dei parametri generali applicabili una volta esclusa la rilevanza decisiva della clausola di foro.
Invocato per i criteri di competenza territoriale; la Corte lo considera insieme agli altri fori generali, ma esclude che conduca alla competenza di Bari.
Invocato per i criteri di competenza territoriale; la Corte lo menziona nel quadro delle regole generali di competenza, senza attribuirgli un effetto diverso nel caso concreto.
Richiamato per sostenere la competenza del giudice del luogo di adempimento; la Corte esclude che la domanda di pagamento e quella risarcitoria radichino la competenza nel domicilio del creditore, in difetto di certezza e liquidità del credito.
Citato nella motivazione del Tribunale come riferimento ritenuto erroneo dalla ricorrente; la Corte non lo valorizza, limitandosi a rilevare l'errata individuazione del foro.
Cass. n. 6762/2014
Richiamata per affermare che, per radicare la competenza nel domicilio del creditore ex art. 1182 c.c., il credito deve avere i requisiti di certezza e liquidità.
Massime di principio
- Se un contratto contiene un foro convenzionale non qualificato come esclusivo, la discussione sulla sua validità o sulla sua specifica approvazione può risultare irrilevante ai fini della competenza, dovendosi comunque verificare se i fori generali conducano allo stesso risultato.
- Ai fini della competenza territoriale nei giudizi di pagamento, il domicilio del creditore rileva solo quando il credito sia certo, liquido ed esigibile; la presenza di pretese controverse o non quantificate impedisce di radicare la competenza su tale criterio.
- Nell'individuazione del giudice territorialmente competente, il giudice non può confondere il tipo di azione proposta né applicare criteri riferiti a fattispecie diverse da quella concretamente introdotta.
- La sede legale della società convenuta e il luogo di conclusione ed esecuzione del contratto possono concorrere a fondare la competenza territoriale quando non operi validamente un foro convenzionale esclusivo.
- La domanda risarcitoria collegata all'asserito inadempimento, se non è fondata su un credito certo e liquido, non consente di spostare la competenza nel domicilio del creditore.
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