Cassazione Penale, Ordinanza n. 08537/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona condannata in via definitiva aveva proposto davanti alla Corte d'appello un'istanza di revisione della sentenza di condanna. La Corte territoriale l'aveva dichiarata inammissibile perché ripropositiva di una precedente istanza già ritenuta inammissibile con provvedimento non impugnato e perché gli elementi addotti non integravano "prova nuova", ma consistevano in documenti o questioni già esaminati o comunque deducibili nel giudizio di merito, quindi coperti da giudicato. Contro tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: violazione degli artt. 629, 630, 631 e 634 c.p.p. per l'erroneo diniego della natura di prova nuova; vizio di motivazione per asserite affermazioni generiche e assertive; travisamento della documentazione prodotta, ritenuta irrilevante; erronea esclusione della potenziale incidenza degli elementi dedotti sull'impianto accusatorio; violazione del contraddittorio e del giusto processo per avere la Corte dichiarato l'inammissibilità senza instaurare il contraddittorio. È stata inoltre presentata un'istanza di trattazione in pubblica udienza, non consentita dal rito camerale, e una memoria personale dell'interessata, dichiarata inammissibile perché non proveniente da difensore abilitato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale sul punto centrale: la revisione non è un'impugnazione tardiva per riproporre questioni già dedotte o deducibili, ma un mezzo straordinario ammesso solo in casi tassativi; pertanto il giudicato copre sia quanto dedotto sia quanto deducibile. Nel caso concreto, gli elementi indicati dalla ricorrente erano già stati valutati nei giudizi di merito oppure avrebbero richiesto una mera diversa valutazione di elementi già noti, senza alcuna effettiva prova nuova. I motivi di ricorso sono stati giudicati meramente reiterativi e non correlati alle ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato solo come una delle norme invocate dalla difesa per contestare la decisione sulla revisione; la Corte non ne ricava una diversa regola applicabile al caso
richiamato dalla difesa sul tema dei presupposti della revisione; la Corte ribadisce che la revisione è esperibile solo in presenza di casi tassativi e non per mera rivalutazione del già deciso
richiamato dalla difesa; la Corte conferma il carattere straordinario della revisione e l'irrilevanza di mere riproposizioni di questioni già coperte da giudicato
richiamato dalla difesa; la Corte ritiene legittima la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione quando manchi la prova nuova
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 - 01
precedente richiamato a sostegno del principio per cui la revisione non consente una diversa valutazione del dedotto o una nuova disamina del deducibile
Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259778 - 01
precedente richiamato a conferma del carattere straordinario della revisione e del limite del giudicato
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
richiamato per il principio di inammissibilità dei motivi di ricorso privi di correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato
citato solo nel riepilogo della condanna definitiva precedente, quale pena accessoria
citato solo nel riepilogo della condanna definitiva precedente, quale pena accessoria
citato nel riepilogo della condanna definitiva precedente, quale pena accessoria
indicato come norma incriminatrice relativa ai fatti di sottrazione fraudolenta di beni contestati nella sentenza definitiva
indicato come aggravante applicata ai fatti di sottrazione fraudolenta di beni
Massime di principio
- La revisione è un mezzo straordinario di impugnazione a struttura tassativa: non può essere utilizzata per riproporre, come se fosse un'impugnazione tardiva, questioni già dedotte o deducibili nel processo definito dal giudicato.
- La nozione di prova nuova, ai fini della revisione, non coincide con qualsiasi elemento documentale ulteriormente allegato dalla difesa, ma richiede elementi non già valutati nel merito e idonei a superare il giudicato, non essendo sufficiente una mera diversa lettura di ciò che era già emerso nel processo.
- Quando il giudice di merito motiva l'inammissibilità della revisione rilevando che gli elementi addotti sono già stati esaminati o erano comunque deducibili, il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a reiterare le stesse doglianze senza confrontarsi puntualmente con tale ratio decidendi.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specificamente correlati alle ragioni della decisione impugnata; la loro mera riproduzione pedissequa, priva di critica argomentata, determina inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, salvo cause di esonero, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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