Cassazione Civile, Ordinanza n. 03523/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta dell'ente previdenziale di restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite a titolo di pensione di anzianità per il periodo 1 gennaio 2000 - 30 giugno 2000, per complessivi Euro 7.368,40, in ragione del divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo oltre i limiti di legge. Il giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal pensionato, ritenendo decorso il termine dalla data del pagamento indebito e negando la sospensione per dolo. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, affermando che la prescrizione non potesse iniziare prima della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, considerata atto costitutivo della liquidazione definitiva della pensione cumulata con reddito da lavoro, e ha quindi ritenuto tempestiva la richiesta restitutoria del 29 dicembre 2010. Con il ricorso per cassazione il pensionato ha dedotto: (1) violazione degli artt. 98, 101 e 345 c.p.c. per avere il giudice d'appello esteso l'esame a un periodo successivo a quello dedotto; (2) violazione dell'art. 10, comma 4-bis, d.lgs. n. 503/1992 per mancata qualificazione della vicenda come normale indebito, almeno per alcuni mesi; (3) violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che non vi fosse alcun impedimento giuridico al decorso della prescrizione; (4) in subordine, violazione dell'art. 38, comma 7, l. n. 448/2001; (5) ulteriormente in via gradata, violazione dell'art. 13 l. n. 412/1991 per mancata verifica e recupero dell'indebito entro l'anno successivo alla comunicazione reddituale del beneficiario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva fatto decorrere la prescrizione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del 5 ottobre 2001. Secondo la Corte, il fatto genetico della pretesa restitutoria dell'INPS resta l'avvenuto pagamento indebito, che si concretizza nel momento in cui, in concreto, vengono superati i limiti legali al cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo; pertanto, ai fini del dies a quo della prescrizione, occorre guardare al momento in cui l'indebito si è realizzato, e non alla successiva dichiarazione fiscale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla censura accolta, con assorbimento degli altri motivi e rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini la questione della prescrizione alla luce dei principi indicati e accerti anche eventuali impedimenti di diritto, cause sospensive o interruttive, nonché il comportamento delle parti e le informazioni disponibili all'ente. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
È invocato dal ricorrente per censurare l'estensione del thema decidendum in appello.
È invocato dal ricorrente per denunciare un vizio processuale nella decisione di appello.
È invocato dal ricorrente per sostenere che la Corte d'appello abbia esaminato un periodo non compreso nella domanda o nelle difese originarie.
art. 10 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
Regola il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro autonomo, prevedendo dichiarazioni reddituali e trattenute/conguagli; la Corte ne esclude la funzione di far decorrere la prescrizione dalla dichiarazione IRPEF, ritenendo invece rilevante il momento di realizzazione dell'indebito.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto, tale momento coincide con la concreta verificazione dell'indebito e non con la successiva dichiarazione dei redditi.
Richiamato nel giudizio di merito in relazione all'eventuale sospensione della prescrizione per dolo del debitore, ma la Corte di cassazione non decide nel merito perché la causa viene rinviata.
art. 38, comma 7, L. 28 dicembre 2001, n. 448
È invocato in via subordinata dal ricorrente quale norma applicabile ai recuperi di indebiti pensionistici per periodi anteriori al 1 gennaio 2001; il motivo resta assorbito.
art. 13 L. 30 dicembre 1991, n. 412
È invocato in via ulteriormente subordinata per sostenere che l'ente avrebbe dovuto verificare le situazioni reddituali e recuperare l'indebito entro l'anno successivo alla comunicazione del pensionato; il motivo resta assorbito.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la fissazione e la decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nei giudizi di ripetizione di somme percepite in misura non dovuta per cumulo tra pensione e redditi da lavoro, il dies a quo della prescrizione va individuato nel momento in cui l'indebito si concretizza, cioè quando viene superato il limite legale al cumulo, e non nella successiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
- La dichiarazione fiscale o reddituale del pensionato può essere rilevante per la quantificazione e per il conguaglio della prestazione, ma non trasforma di per sé il pagamento in indebito né costituisce il fatto generatore della pretesa restitutoria.
- Ai fini dell'accertamento della prescrizione, il giudice deve verificare in concreto quali informazioni fossero disponibili all'ente, quali dichiarazioni siano state rese dal beneficiario e se sussistano eventuali cause sospensive o interruttive, senza sovrapporre il momento della liquidazione definitiva a quello della nascita dell'indebito.
- Quando la decisione di merito fonda il decorso della prescrizione su un presupposto giuridico errato, la sentenza va cassata con rinvio per un nuovo esame della questione alla luce del corretto criterio di decorrenza.
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