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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13026/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da una verifica doganale su operazioni di importazione effettuate negli anni 2010-2012 da uno spedizioniere per conto di una società licenziataria di un marchio noto. L’Agenzia contestava che nel valore dichiarato in dogana non fossero stati inclusi gli importi corrisposti per le royalties dovute alla licenziante per l’uso del marchio, con conseguente maggiore dazio e maggiore IVA all’importazione, e notificava avviso di rettifica e sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era accolto; in appello l’Ufficio veniva ancora soccombente, perché la CTR riteneva non provato che le royalties fossero condizione di vendita e non ravvisava responsabilità dello spedizioniere, quale rappresentante indiretto, per mancanza di prova della sua conoscenza dell’obbligo di pagamento delle royalties. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme doganali e dei principi sulla prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell’Ufficio la prova della conoscenza, da parte del dichiarante, dell’errore nei dati; (2) violazione delle norme sulle sanzioni doganali e IVA, assumendo che la CTR avesse annullato implicitamente anche le sanzioni. La società resistente proponeva controricorso e ricorso incidentale con tre motivi: (1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e delle disposizioni doganali attuative, per avere la CTR ritenuto che il pagamento delle royalties fosse condizione di vendita e che la titolare del marchio esercitasse un controllo indiretto sulla produzione; (2) violazione delle regole sulle presunzioni semplici, perché la CTR avrebbe superato l’insussistenza degli indicatori richiesti dalla prassi/soft law doganale; (3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla provenienza del codice di condotta e del manuale qualità e alla decisione del design dei capi, deducendo però una censura mista e comunque nuova rispetto alla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, dichiarando assorbito il secondo. Ha inoltre accolto il secondo motivo del ricorso incidentale della società, dichiarando assorbito il primo, e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo incidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, che dovrà riesaminare l’appello dell’Amministrazione applicando i principi di diritto indicati dalla Cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il nucleo decisivo della motivazione riguarda la corretta individuazione, ai fini del valore doganale, delle condizioni cumulative per l’aggiunta delle royalties al prezzo di transazione e la necessità di un accertamento concreto e motivato sulla presenza di un controllo del licenziante sulla scelta del produttore o sulla sua attività, nonché sulla natura di condizione di vendita del pagamento delle royalties; la CTR aveva invece motivato in modo apodittico e senza adeguata disamina documentale e presuntiva.

Norme richiamate

  • art. 201 Reg. CE n. 2913/1992

    Richiamato per la disciplina della responsabilità del rappresentante indiretto e per il regime doganale dell’importazione.

  • art. 202 Reg. CE n. 2913/1992

    Usato nel quadro della responsabilità solidale del soggetto che presenta le merci in dogana per conto terzi, in nome proprio.

  • art. 32 Reg. CE n. 2913/1992

    "i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare"

    Le royalties si aggiungono al valore doganale solo se riferite alle merci e dovute come condizione della vendita.

  • art. 157 Reg. CE n. 2454/1993

    "si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento ... si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e ... costituisce una condizione di vendita delle merci in causa"

    La Corte ribadisce la necessità di condizioni cumulative per l’inclusione dei diritti di licenza nel valore in dogana.

  • art. 159 Reg. CE n. 2454/1993

    Per i marchi di fabbrica, specifica ulteriormente quando il diritto di licenza è aggiunto al prezzo, richiedendo che le merci siano rivendute tal quali o con lavorazioni secondarie, commercializzate con il marchio e non acquistabili liberamente da altri fornitori non legati al venditore.

  • art. 160 Reg. CE n. 2454/1993

    Nel caso di pagamento a un terzo, la condizione dell’art. 157 si considera soddisfatta solo se il venditore o un soggetto ad esso legato chiede all’acquirente di effettuare il pagamento.

  • art. 220, § 2, lett. b, codice doganale comunitario

    Richiamato per affermare che il rappresentante indiretto può andare esente se prova la propria buona fede alle condizioni previste dalla norma.

  • art. 303 d.P.R. n. 43 del 1973

    Censurato dall’Agenzia per l’asserito annullamento implicito delle sanzioni conseguente all’annullamento dell’accertamento.

  • art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dall’Agenzia nel motivo sulle sanzioni IVA all’importazione.

  • art. 2699 c.c. e ss.

    Invocate dall’Agenzia in relazione alla prova documentale e alla valutazione dei dati doganali.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte afferma che il giudice di merito deve confrontarsi con gli indici presuntivi e motivare l’uso delle presunzioni sulla base degli elementi sintomatici disponibili.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamato nel ricorso incidentale per l’interpretazione delle clausole contrattuali rilevanti ai fini della condizione di vendita.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, sia principali sia incidentali.

  • art. 12 d.lgs. n. 374 del 1990

    Richiamato per la procedura semplificata di presentazione delle merci in dogana.

Massime di principio

  • Ai fini dell’inclusione delle royalties nel valore in dogana occorre verificare cumulativamente che il corrispettivo non sia già compreso nel prezzo, che si riferisca alle merci da valutare e che sia dovuto come condizione della vendita.
  • La nozione di "condizione di vendita" va accertata in concreto, verificando se il venditore o il soggetto ad esso legato non sarebbe disposto a vendere senza il pagamento del diritto di licenza; non basta una motivazione apodittica o generica.
  • Nel valutare se le royalties siano dovute come condizione della vendita, il giudice di merito deve esaminare il complesso delle clausole contrattuali e gli indicatori fattuali rilevanti, compresi quelli richiamati dalla prassi interpretativa doganale e dalla giurisprudenza unionale.
  • Il rappresentante indiretto che presenta merci in dogana non risponde per mera oggettività, ma in quanto operatore professionale tenuto a verificare la documentazione e la regolarità dell’operazione, salva la prova della propria buona fede nei casi previsti dalla normativa doganale.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti questioni non esaminate dalla sentenza impugnata senza indicare specificamente dove siano state dedotte nei gradi di merito.
  • Il giudice di merito non può superare l’insussistenza degli indici presuntivi con affermazioni generiche: quando il fatto da provare è mediato da presunzioni, occorre esplicitare gli elementi sintomatici che sorreggono la conclusione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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