Cassazione Civile, Ordinanza n. 12055/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente, esercente la professione di notaio, aveva presentato istanza di rimborso del 90% delle imposte IRPEF, ILOR e IVA versate per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, avvalendosi delle agevolazioni previste dall'art. 9, comma 17, della L. 289/2002. Formatosi il silenzio-rifiuto, aveva impugnato il diniego. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso solo per le imposte dirette e lo aveva rigettato per l'IVA, demandando all'Ufficio il calcolo del rimborso. La CTR aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia. In Cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR non si era pronunciata sulla censura relativa all'incompatibilità del rimborso con la disciplina UE sugli aiuti di Stato; 2) violazione dell'art. 9, comma 17, L. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, degli artt. 107 e 108 TFUE e della decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final, sostenendo che, trattandosi di soggetto che svolge attività economica, il giudice di merito doveva verificare in concreto la compatibilità del beneficio con il regime de minimis applicabile e l'esclusione dal rimborso dei soggetti che esercitano attività d'impresa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha affermato che la decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato impone, quando il richiedente svolge attività economica, di verificare se il beneficio individuale rientri nei limiti del regolamento de minimis applicabile e che, superata la soglia, il beneficio deve essere negato. Ha inoltre rilevato che la professione di notaio integra attività economica in senso euro-unitario. La CTR non aveva svolto tali verifiche né si era pronunciata sulla questione, pur essendo stata prospettata in appello. La Corte ha ritenuto irrilevante che il tema fosse stato introdotto in secondo grado, trattandosi di applicazione di ius superveniens e di regola di diritto rilevabile in relazione alla domanda di rimborso. Conseguentemente ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il vizio denunciato riguarda l'omessa pronuncia della CTR sulla questione dell'incompatibilità del rimborso con la disciplina degli aiuti di Stato.
La Corte ha verificato la regolare costituzione del ricorrente nei termini di legge.
Costituisce la base normativa dell'istanza di rimborso del 90% delle imposte versate negli anni interessati.
art. 1, comma 665, L. 190/2014
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma rilevante insieme alla disciplina speciale sul rimborso.
artt. 107 e 108 TFUE
Sono invocati per sostenere l'incompatibilità dell'agevolazione con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Decisione (UE) 2016/195 della Commissione europea
La Corte valorizza la decisione della Commissione che dichiara incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto di Stato previste dalle norme nazionali richiamate, salvo il rispetto delle condizioni del regime de minimis o di altri regimi approvati.
Regolamento (UE) n. 1407/2013
È richiamato come regolamento de minimis rilevante per verificare se l'aiuto individuale sia compatibile nei limiti di soglia.
art. 92 e 93 TFUE
Richiamati nella ricostruzione della disciplina degli aiuti di Stato, come oggi corrispondenti agli artt. 107 e 108 TFUE.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale si collega a un regime di aiuti di Stato e il beneficiario svolge attività economica, il giudice di merito deve verificare in concreto la compatibilità del beneficio individuale con il regolamento de minimis applicabile.
- La soglia di irrilevanza prevista dalla disciplina de minimis opera come eccezione alla regola generale sugli aiuti di Stato: se il limite è superato, il beneficio non può essere riconosciuto.
- La nozione euro-unitaria di impresa comprende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento; la prestazione di servizi su un mercato integra attività economica.
- La verifica della compatibilità dell'agevolazione con il diritto UE non costituisce un'eccezione in senso tecnico, ma attiene alla regola di diritto applicabile alla domanda di rimborso; se il regime sopravviene in corso di causa, il relativo accertamento e la produzione documentale necessaria sono ammissibili.
- Il giudice di appello deve pronunciarsi sulle questioni dedotte e rilevanti ai fini della decisione; l'omessa valutazione della compatibilità dell'agevolazione con la disciplina UE integra vizio censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11939/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11944/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11954/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11955/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11956/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11958/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →