Ordinanza n. 14215/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento: - del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato in data 6.7.2022 e pubblicato in G.U.R.I.-Serie Generale del 15.09.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 6.10.2022 e pubblicato in G.U.R.I.-Serie Generale del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'Atto n. 181/CSR del 07.11.2019 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del D.L. 18 giugno 2015, n. 78”; - della Determinazione Dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022 della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 15.12.2022, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis, del D.L. 78/2015” e del relativo Allegato, costituente parte integrante, nella parte in cui la BI-MEDICA è stata individuata tra le aziende fornitrici di dispositivi medici e calcolato per la stessa una quota di riparto, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pari ad € 7.577,20; - della nota prot. n. 83681 del 24.11.2022 di comunicazione di avvio del procedimento; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, atti della Conferenza Stato-Regioni, circolare ministeriale e provvedimenti regionali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, con individuazione della ricorrente quale debitrice di € 7.577,20
Esito
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e alla determinazione delle quote di ripiano per gli anni 2015-2018, contestando in particolare la propria individuazione nell'elenco regionale delle aziende soggette al ripiano e la quantificazione della quota a suo carico. Nel corso del giudizio la difesa della ricorrente ha comunicato che il Tribunale di Bergamo, con sentenza depositata il 9 aprile 2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.
La decisione
Il Collegio non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati. Preso atto dell'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 14/2019, dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Il giudizio resta quindi interrotto, senza decisione sulla domanda di annullamento e senza pronuncia di merito sugli atti contestati.
Norme richiamate
Visti gli artt. 143 del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte ricorrente determina l'interruzione del processo amministrativo.
dà atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale per dare atto dell'interruzione del giudizio amministrativo.
Le norme sul processo civile sono richiamate quali disciplina integrativa dell'interruzione del processo.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
La norma è richiamata in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria da remoto, senza incidere sulla decisione interruttiva.
Massime di principio
- L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte ricorrente determina l'interruzione del processo amministrativo, che deve essere dichiarata dal giudice ai sensi della disciplina speciale della crisi d'impresa e delle norme processuali sull'interruzione.
- In presenza di una causa interruttiva, il giudice amministrativo non può definire nel merito la domanda di annullamento né esaminare i motivi di ricorso, dovendo limitarsi a dare atto dell'interruzione del processo.
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