Cassazione Civile, Ordinanza n. 06268/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2009 relativo a due unità immobiliari di proprietà della contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente confermando il recupero d'imposta, ritenendo non provato che entrambi gli immobili, pur contigui, fossero utilizzati come abitazione principale prima della variazione catastale intervenuta nel 2010. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità per extrapetizione e violazione dell'art. 111 Cost., sostenendo che il giudice di appello aveva deciso su una questione pacifica tra le parti, cioè l'utilizzo abitativo principale delle unità; 2) nullità per omessa pronuncia e violazione dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost., lamentando che la CTR non avesse esaminato la documentazione prodotta in appello (sanatoria edilizia, accertamenti TARI, utenze, attestazioni condominiali, certificazioni anagrafiche e verifica catastale) a dimostrazione dell'uso come abitazione principale; 3) violazione dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 504/1992, perché la CTR avrebbe erroneamente subordinato l'agevolazione al fatto che l'unificazione catastale fosse intervenuta solo dal dicembre 2010. L'ente resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per asserita non autosufficienza e per 360-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il terzo motivo, ma ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso la non autosufficienza del ricorso e ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. Sul merito, ha affermato che ai fini ICI il contemporaneo utilizzo di più unità catastali come abitazione principale non impedisce l'applicazione dell'aliquota agevolata, purché sia provato l'effettivo uso dell'immobile complessivamente considerato come abitazione principale. Nel caso concreto, la CTR ha omesso di esaminare fatti/documenti decisivi prodotti in appello, limitandosi a valorizzare la sola variazione catastale del 2010. Il terzo motivo è stato respinto perché non attaccava la ratio decidendi, fondata sul difetto di prova dell'effettivo utilizzo abitativo e non sull'automatica rilevanza della data di accatastamento.
Norme richiamate
Il ricorso è ritenuto autosufficiente perché contiene gli elementi essenziali per consentire alla Corte di comprendere fatti, vicenda processuale e censure.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Le censure sono state riqualificate in parte come violazione di legge e in parte come omesso esame di fatti decisivi.
L'eccezione di inammissibilità è respinta perché solo apparentemente la sentenza impugnata sarebbe conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del vizio di motivazione/obbligo di motivazione della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che il tema rilevante era piuttosto la non contestazione e la violazione dell'art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e non trasforma il silenzio dell'amministrazione in confessione dei fatti posti a base dell'opposizione.
La difesa dell'ente resistente deve prendere posizione sui motivi del ricorso, ma ciò non comporta un onere aggiuntivo di allegazione rispetto all'atto impositivo.
art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato per sostenere l'omessa valutazione delle prove documentali prodotte in appello, che la Corte considera decisive.
art. 8, comma 2, d.lgs. 504/1992
La detrazione per abitazione principale spetta una sola volta, ma non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione quando l'abitazione principale sia composta da più unità di fatto utilizzate come un unico complesso abitativo.
art. 6, comma 2, d.lgs. 504/1992
Impone al Comune di prevedere un trattamento fiscale meno gravoso per l'abitazione principale.
art. 6, comma 3, d.lgs. 504/1992
L'ICI si determina applicando l'aliquota vigente alla base imponibile dell'immobile.
art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 504/1992
La base imponibile è collegata al valore catastale dell'immobile.
art. 59, lett. e), d.lgs. 446/1997
Attribuisce ai Comuni la facoltà di considerare abitazioni principali anche gli immobili concessi in uso gratuito a parenti.
art. 5-bis, comma 4, d.l. 86/2005
È richiamato come ulteriore indice del favor legislativo per l'abitazione principale e per la riduzione del carico fiscale.
Richiamato per l'esenzione totale dall'imposta sull'abitazione principale a decorrere dal 2008.
Massime di principio
- Nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma il contribuente che intenda avvalersene deve dedurlo tempestivamente; il mero silenzio dell'ente resistente non equivale di per sé ad ammissione dei fatti posti a base dell'opposizione.
- L'avviso di accertamento costituisce l'oggetto della controversia e non può essere trattato come atto introduttivo del processo: la struttura del giudizio tributario limita l'effetto della non contestazione rispetto ai fatti già allegati nell'atto impositivo.
- Ai fini dell'agevolazione ICI per abitazione principale, non è decisivo il numero delle unità catastali, ma l'effettivo utilizzo dell'immobile complessivamente considerato come abitazione principale; un complesso abitativo di fatto unificato può beneficiare dell'aliquota agevolata anche se composto da più subalterni.
- L'eventuale variazione o fusione catastale successiva all'annualità d'imposta non è di per sé ostativa all'agevolazione, se risulta provato che l'immobile era già di fatto utilizzato come abitazione principale nel periodo d'imposta considerato.
- La motivazione del giudice di merito è viziata quando omette di esaminare fatti e documenti decisivi specificamente dedotti dalla parte, limitandosi a valorizzare un solo elemento formale non risolutivo della controversia.
- La detrazione per abitazione principale spetta una sola volta, ma ciò non esclude che l'agevolazione riguardi un immobile composto da più unità fisiche, ove esse formino un unico complesso abitativo effettivamente destinato a dimora principale.
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