Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26736/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico per indeterminatezza ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non confrontato in modo specifico con la motivazione della sentenza di appello, giudicata logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, esclusa la recidiva, aveva confermato la sua condanna per detenzione e cessione di stupefacenti e per furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta del tutto generica e indeterminata, perché non indicava quali specifici elementi della motivazione della sentenza impugnata fossero erronei o illogici, impedendo così alla Corte di esercitare il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non sviluppa ulteriormente il contenuto della fattispecie, limitandosi a richiamarla come reato oggetto di conferma.

  • art. 624 c.p.

    Norma richiamata quale base del reato di furto contestato e confermato nei gradi di merito.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.

    Norma richiamata per le aggravanti del furto oggetto di conferma in appello.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte la usa per affermare che il motivo di ricorso deve contenere specifiche ragioni di doglianza; la sua mancanza di specificità e determinatezza rende il ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e determinato: non è sufficiente denunciare in modo astratto violazione di legge o vizio di motivazione senza confrontarsi con la concreta argomentazione della sentenza impugnata.
  • La genericità della censura, quando non consente di individuare quali passaggi della motivazione si intendano contestare, integra inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • La Corte di cassazione non può essere chiamata a svolgere un riesame esplorativo della decisione di merito: il ricorso deve indicare puntualmente gli errori denunciati e le ragioni per cui la motivazione sarebbe viziata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioFurto
RamiProcesso penaleStupefacentiDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.