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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26721/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Deduce tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova nella valutazione del compendio probatorio, assumendo che i giudici di merito avrebbero male apprezzato le risultanze istruttorie; (2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul valore probatorio del riconoscimento fotografico eseguito dalla polizia giudiziaria, ritenuto dal ricorrente non adeguatamente valutabile; (3) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, contestando la valutazione negativa sulla meritevolezza del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e privo di specifica individuazione dei travisamenti dedotti; ha giudicato il secondo motivo generico per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., osservando comunque che il riconoscimento fotografico costituisce accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio; ha ritenuto il terzo motivo non deducibile in cassazione, poiché la concessione o il diniego delle attenuanti generiche attiene alla discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata con riferimento agli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495, comma 1, c.p.

    Norma incriminatrice per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile nei due gradi di merito.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a fondamento della censura; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile per genericità.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale criterio per la valutazione dei criteri di gravità del reato e di capacità a delinquere ai fini della commisurazione della pena e delle attenuanti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento della prova, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova già apprezzate dal giudice di merito.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo quando sia specificamente individuato con riferimento a precise emergenze processuali e non può essere evocato in modo generico o esplorativo.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare un onere di specificità: la doglianza deve indicare in modo chiaro gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda, altrimenti è inammissibile per genericità.
  • Il riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria può costituire un accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio e non è, di per sé, inidoneo a fondare la valutazione del giudice.
  • La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare in modo congruo facendo riferimento ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; tale valutazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione realmente deducibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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